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Archivio newsReddito di cittadinanza e lavoro irregolare: a chi e quando si applica la maxi sanzione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 7964 del 2019, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della maxi sanzione maggiorata in caso di impiego irregolare di lavoratori che ricevono il reddito di cittadinanza. L’Ispettorato rileva che la sanzione maggiorata è applicabile non solo quando il lavoratore “in nero” sia l’effettivo richiedente del reddito, ma anche qualora lo stesso appartenga al nucleo familiare beneficiario del RdC.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 7964 dell’11 settembre 2019 con la quale fornisce chiarimenti riguardo l’applicazione della maggiorazione applicabile alla maxi sanzione per lavoro irregolare nell’ipotesi di impiego di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza.
In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, alla luce delle modifiche apportate dal decreto Crescita 2019, la maxi sanzione è aumentata del 20% se sono impiegati:
- lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure con permesso di soggiorno revocato o annullato;
- minori in età non lavorativa;
- impiego di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza.
In questi casi la maxi sanzione è pari ad un importo che va:
a) da 2.160 a 12.960 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo;
b) da 4.320 a 25.920 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo;
c) da 8.640 euro a 51.840 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni.
L’Ispettorato chiarisce che la maggiorazione si applica non solo nell’ipotesi in cui il lavoratore “in nero” sia l’effettivo richiedente del reddito, ma anche qualora lo stesso appartenga comunque al nucleo familiare beneficiario.
L’ipotesi di reato è configurabile:
- a carico del richiedente nel caso in cui lo stesso soggetto, o un altro componente del nucleo familiare, abbia fornito informazioni non vere all’atto della presentazione della domanda e non abbia integrato, entro 30 giorni dalla stessa, le informazioni rese tramite il modello Rdc – Com ridotto. Ciò in caso di attività lavorativa “in nero” svolta prima della presentazione della domanda di RDC da parte di uno dei componenti del nucleo e in ragione della quale sia stato percepito reddito non comunicato all’INPS attraverso il modello RDC – Com ridotto.
- a carico del lavoratore, anche se diverso dal richiedente, se l’attività lavorativa “in nero” è iniziata dopo la presentazione della domanda di reddito e la stessa non sia stata integrata con le informazioni relative ai compensi percepiti con il modello RDC Com esteso.
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 11/09/2019, n. 7964