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Archivio newsAmministratore (o socio) di società e lavoro subordinato: definiti i criteri di compatibilità
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3359 del 2019 con cui ha fissato i criteri di compatibilità della titolarità di cariche sociali nell’ambito di società di capitali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società. L’intervento dell’Istituto recepisce l’orientamento giurisprudenziale più recente sulla cumulabilità tra cariche societarie e lavoro dipendente, con riferimento alle figure del socio e dell’amministratore unico, del presidente del Consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato.
Nel messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, l’INPS interviene in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti più volte affermato che “l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente”.
La carica di membro o anche presidente del consiglio di amministrazione di una società, poiché sottoposta alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale non è incompatibile con l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente presso la medesima persona giuridica.
L’amministratore unico della società, invece, è detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina.
Nel caso dell’amministratore delegato, la portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione a tale organo è rilevante ai fini dell’ammissibilità o meno della coesistenza della carica con quella di lavoratore dipendente.
La configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è, inoltre, da escludere con riferimento all’unico socio, giacché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.
Una volta stabilita l’astratta possibilità di instaurazione, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso rapporto che può assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, dovrà accertarsi in concreto l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che tali attività siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione.
Ai fini dell’accertamento del rapporto di lavoro dipendente si terrà conto della sussistenza anche di altri elementi sintomatici della subordinazione quali:
- la periodicità e la predeterminazione della retribuzione;
- l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro;
- l’inquadramento all’interno di una specifica organizzazione aziendale;
- l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale;
- l’assenza di rischio in capo al lavoratore;
- la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari, etc.
La valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:
- che il potere deliberativo sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
- che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
- che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.
INPS, messaggio 17/09/2019, n. 3359