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Archivio newsSvolgimento di attività plurime: il giusto inquadramento con le nuove tariffe dei premi
Con una apposita istruzione operativa l’INAIL ha illustrato le modalità con cui è corretto inquadrare i soggetti assicurabili che svolgono molteplici attività nell’ambito del settore terziario o dell’artigianato. L’Istituto si riferisce in particolare alle attività svolte dai panifici con annessa vendita al dettaglio, alla vendita e al restauro di mobili, all’attività degli alberghi con annesse ulteriori attività di servizi e al noleggio di macchine e attrezzature.
L’INAIL ha reso disponibile sul proprio portale una istruzione operativa con cui fornisce alcune specifiche utili all’inquadramento di alcune attività svolte promiscuamente dal medesimo soggetto nel settore artigiano e dei servizi.
Con riferimento all’attività di un panificio, inquadrato nella gestione artigianato, con più punti vendita in cui la produzione di pane è operata nello stesso locale o in locali adiacenti ad uno solo dei punti vendita, è corretto applicare la voce di tariffa 1444 se la produzione con eventuale vendita del pane prodotto è da considerare come un complesso unitario.
Qualora invece la vendita al dettaglio sia configurabile come un’attività a sé stante rispetto all’attività produttiva, la classificazione è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, ossia la voce 1444 per la produzione di pane nel punto vendita dove si trova il forno e la voce 0111 per la vendita.
Un esercizio che effettua la sola vendita di mobili va classificato alle voci della vendita 0111 o 0116 se effettuata con attrezzature motorizzate di movimentazione merci. Qualora si tratti di un esercizio che effettua restauro o lavorazione del legno congiuntamente alla vendita va classificato interamente alla voce 5200.
Qualora si tratti di esercizio che effettua la vendita di mobili e offre anche il servizio di montaggio mobili presso i clienti si configura un’attività complessa, classificabile a due voci: 0111 per la vendita e 5200 per il montaggio mobili.
L’attività di albergo è esplicitamente prevista alla voce 0221 che prevede anche il servizio ristorante annesso, mentre la voce 0221 si applica anche se il ristorante è aperto a clienti che non alloggiano nell’albergo.
Le attività di “reception” sono parte del ciclo degli alberghi e pertanto vanno riferite alla voce relativa alla fornitura di alloggio.
Gli alberghi comprensivi di spiaggia attrezzata e di impianti sportivi vanno classificati alla voce 0221 sia se tali servizi siano parte dell’albergo che se sono aperti a clienti che non alloggiano nell’albergo.
Nel caso di centro benessere consiste in piscina (calda o fredda), percorsi tipo Kneipp, palestra, sauna e simili, la classificazione è alla voce 0221. Se invece il centro benessere offre servizi estetici (l’attività complessiva dell’albergo si configura come attività complessa e andrà riferita alle voci 0221 (albergo – gestione terziario) e 0410 (servizi estetici - gestione terziario) per le sole attività di cui alla voce.
Qualora invece il centro benessere consista in uno stabilimento termale, la relativa classificazione è alla voce 0311.
La tariffa dei premi prevede esplicitamente il noleggio di alcuni beni:
- motoveicoli, autoveicoli (con autista, senza autista, da piazza), biciclette e simili alla voce 9125 (gestione industria), comprese le operazioni di rimessaggio, riparazione, manutenzione;
- mezzi tecnici per cinematografia e spettacolo alla voce 0511 (gestione industria).
Per le attività di noleggio non espressamente previste dalla Tariffa dei premi, al fine di ricondurla per analisi tecnica alla voce più idonea, occorre verificare l’attività svolta dal datore di lavoro e se trattatasi di noleggio “a caldo” o “a freddo”.
Nel caso di noleggio senza operatore (cd a freddo), se l’attività non è espressamente prevista in tariffa, essa si configura, per modalità di svolgimento, come una vendita, riconducibile pertanto alle relative voci.
Diversamente, per il noleggio di apparecchi di sollevamento senza operatore, ad es. elevatori, gru, argani, se si effettuano attività di vendita, noleggio e manutenzione occorre riferirsi alla sola voce 6323.
Analogamente, per la gestione terziario, il noleggio a freddo con manutenzione di macchine utensili portatili (ad esempio trapani, smerigliatrici) va riferito alla sola voce 6321.
Tuttavia, se l’attività di noleggio è svolta da esercizi di vendita di ferramenta (voce 0119) o grandi magazzini (voce 0114), la voce resta quella della vendita anche per la manutenzione effettuata sulle attrezzature noleggiate in quanto la voce comprende le operazioni svolte sui prodotti venduti -in questo caso noleggiati.
INAIL, istruzione operativa 10/09/2019