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Trattamenti di fine servizio: liquidazione e cessazione con il nuovo sistema telematico

L’INPS, nel messaggio n. 3400 del 2019, specifica le modalità di accesso alla nuova piattaforma telematica utile alla gestione della liquidazione dei trattamenti di fine servizio. L’Istituto illustra altresì le modalità di compilazione dei modelli anche nel caso in cui il medesimo lavoratore abbia diritto al TFS e al TFR. La telematizzazione delle procedure riguarda la modalità di acquisizione dei dati economici e giuridici, utili all’elaborazione del trattamento di fine servizio (tramite l’ultimo miglio TFS e la posizione assicurativa) e l’invio della “Comunicazione di cessazione TFS”.

Con il messaggio n. 3400 del 20 settembre 2019, l’INPS comunica che, dopo la effettiva sperimentazione, è disponibile un applicativo volto a sostituire i modelli cartacei di comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio.

Le Amministrazioni e gli enti datori di lavoro saranno in grado di accedere in esito al corso di formazione erogato a livello territoriale/regionale. Per l’abilitazione all’utilizzo di “Comunicazione di cessazione ai fini TFS”. E necessario inviare via pec il modulo “RA012”.

La telematizzazione riguarda sia la modalità di acquisizione dei dati economici e giuridici, utili all’elaborazione del trattamento di fine servizio che avviene tramite l’ultimo miglio TFS e la posizione assicurativa, entrambi presenti in “Nuova PassWeb”, sia attraverso l’invio della “Comunicazione di cessazione TFS”, applicazione presente sul lato sinistro della home page di accesso ai servizi SIN per gli enti e le amministrazioni pubbliche.

Qualora il dipendente, alla cessazione definitiva dal servizio, abbia diritto ad un TFR con montante TFS, è necessario che il datore di lavoro segnali in “Comunicazione di cessazione TFS” il motivo dell’invio di quest’ultima, mediante la selezione del check “Montante per TFR”; in merito, possono concretamente verificarsi i seguenti casi:

- dipendente a tempo indeterminato in regime di TFS che, in costanza di aspettativa dal servizio principale, instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato in regime TFR e poi risolve quest’ultimo rapporto contestualmente o successivamente all’aspettativa senza rientrare neanche un giorno nel ruolo principale in regime TFS. In questo caso al dipendente spetta in pagamento un TFR con montante TFS. Al momento della definitiva cessazione dal servizio il datore di lavoro invierà una comunicazione di cessazione inserendo in “Ultimo Miglio TFS” i dati giuridico-economici relativi al solo periodo a tempo indeterminato fino al giorno immediatamente precedente l’inizio della aspettativa non retribuita;

- dipendente in regime di TFS che ha optato per il TFR aderendo ad un fondo di previdenza complementare. Anche in questo caso al dipendente spetta in pagamento un TFR con montante TFS. Tempestivamente, rispetto alla data di adesione al fondo di previdenza complementare, il datore di lavoro dovrà inviare una comunicazione di cessazione inserendo in “Ultimo Miglio TFS” i dati giuridico-economici relativi al solo periodo decorrente dalla data di iscrizione al Fondo ex Enpas/ex Inadel fino alla data di adesione alla previdenza complementare, poiché tale data coincide con l’ultimo giorno in regime di TFS. Successivamente saranno fornite le istruzioni operative di compilazione dell’ultimo miglio TFS per questa particolare fattispecie.

È sempre opportuna l’indicazione dell’IBAN sul quale accreditare il TFS spettante all’iscritto, ove conosciuto dal datore di lavoro, anche se ciò non costituisce un dato obbligatorio da inserire in “Comunicazione di cessazione TFS”; resta comunque ferma la facoltà dell’iscritto di modificare tale informazione in un qualunque momento successivo al collocamento a riposo.

E’ sempre obbligatorio l’invio dello stato di servizio a corredo dei dati necessari all’elaborazione dell’indennità di buonuscita, mentre è consigliato l’invio della comunicazione di cessazione gli atti fondamentali di costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, con riguardo almeno alla prima assunzione in ruolo ed alle eventuali precedenti assunzioni non di ruolo, allo scopo di evitare supplementi istruttori da parte della Sede Inps competente volti a chiarire iscrizioni dubbie.

INPS, messaggio 20/09/2019, n. 3400

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/09/21/trattamenti-servizio-liquidazione-cessazione-sistema-telematico

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