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Rischio caduta dall’alto: definite le priorità tra dispositivi di protezione collettiva e individuale

Con l’interpello n. 6 del 2019, la Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza, del Ministero del Lavoro, interviene per definire i criteri di priorità nella predisposizione delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. Il quesito posto riguarda infatti i casi in cui sussistono rischi di caduta dall’alto con particolare riferimento ai lavori edili.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istitutita presso il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 6 del 1° ottobre 2019, ha dato riscontro all’stanza formulata, mediante interpello, dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza per quanto riguarda l’obbligo, posto in capo al datore di lavoro, di predisporre misure di protezione collettiva.

Nel documento di prassi si afferma in premessa che il decreto legislativo n. 81/2008, rubricato “Misure generali di tutela”, prevede "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale".

I dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro

Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego e, in caso contrario, adottare idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

E’ comunque obbligatorio predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.

Ministero del Lavoro, Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza, interpello 01/10/2019, n. 6

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2019/10/03/rischio-caduta-alto-definite-priorita-dispositivi-protezione-collettiva-individuale

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