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Archivio newsAspettativa e distacco sindacale: determinazione e versamento contribuzione aggiuntiva
L’INPS, con la circolare n. 129 del 2019, fornisce le istruzioni per superare le criticità applicative emerse, nell’ambito del processo di armonizzazione delle disposizioni e delle prassi amministrative afferenti alle gestioni previdenziali private e a quelle pubbliche, per l’esatta determinazione dell’imponibile della contribuzione facoltativa dei periodi di aspettativa e distacco sindacale. Al fine della corretta valorizzazione ai fini pensionistici, è infatti necessario definire la contribuzione aggiuntiva, la base imponibile per la determinazione della stessa e le modalità ed i termini entro cui provvedere al versamento.
Con la circolare n. 129 del 4 ottobre 2019, fornisce istruzioni riguardo le domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti per i lavoratori collocati in aspettativa in quanto chiamati a ricoprire le cariche sindacali.
La domanda di accredito figurativo deve essere presentata presso la gestione previdenziale interessata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa.
La contribuzione figurativa è commisurata alla retribuzione stabilita tempo per tempo dal relativo contratto collettivo di lavoro in relazione alla qualifica professionale posseduta dal lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa, nonché agli incrementi retributivi legati alla mera maturazione dell’anzianità di servizio, restando esclusi gli emolumenti collegati alla effettiva prestazione lavorativa o subordinati al conseguimento di prefissati risultati.
L’Organizzazione sindacale può essere autorizzata al versamento della contribuzione aggiuntiva solo per quei lavoratori chiamati a ricoprire le cariche sindacali, per i quali l’Istituto abbia ricevuto tempestiva istanza di accredito della contribuzione figurativa o sia stato messo a conoscenza del distacco sindacale.
Le Organizzazioni sindacali dovranno inoltrare annualmente la richiesta di autorizzazione per ogni lavoratore per il quale si intenda versare contribuzione aggiuntiva, indipendentemente dalla gestione previdenziale (Gestione pubblica, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Fondi speciali) alla quale risulta iscritto il lavoratore interessato.
Alla richiesta di autorizzazione è necessario allegare la seguente documentazione:
- Regolamento vigente adottato dall’Organizzazione sindacale;
- atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di approvazione) - con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo in commento, con specificazione della relativa carica, nonché delle norme statutarie di riferimento;
- eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo svolgimento dell’incarico sindacale;
- Certificazione unica;
- per i dipendenti pubblici, certificazione attestante la retribuzione virtuale presa a base per il calcolo dell’imponibile contributivo, nei casi di aspettativa non retribuita.
Il versamento della contribuzione aggiuntiva va effettuato entro e non oltre il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa o il distacco sindacale.
L’Organizzazione sindacale che intende avvalersi della facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva riferita a lavoratori iscritti alle Gestioni private, deve chiedere all’INPS il rilascio di apposita matricola con Codice di Autorizzazione “4L”.
La richiesta di autorizzazione deve contenere le generalità dei lavoratori interessati al versamento e, per ciascuno di essi:
- il Fondo pensionistico di iscrizione;
- l’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento ovvero verbale di approvazione) - con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato - ricoperto dai lavoratori ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, con specificazione della relativa carica nonché delle norme statutarie di riferimento;
- l’eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sopra citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo svolgimento dell’incarico sindacale;
- la Certificazione unica;
- il Regolamento sindacale vigente.
INPS, circolare 04/10/2019, n. 129