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Modello 770/2019: invii separati e nuove modalità di compilazione

Entro il prossimo 31 ottobre i sostituti di imposta dovranno provvedere alla trasmissione telematica del modello 770/2019 all’Agenzia delle Entrate. La struttura del modello viene pressoché riconfermata nei suoi tratti essenziali. Sono state, tuttavia, introdotte importanti novità in relazione alla possibilità di effettuare invii separati da parte del sostituto d’imposta anche senza il coinvolgimento di un terzo incaricato. Inoltre, le Entrate hanno fornito chiarimenti sulle modalità di esposizione aggregata di versamenti aventi la stessa natura dei dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2018. Le novità sembrano però seguire direzioni diverse: mentre l’introduzione dell’invio separato dei flussi va incontro alle esigenze pratiche semplificazione, l’esposizione aggregata non sembrerebbe essere improntata ad analogo spirito.

Il 31 ottobre 2019 scade il termine per la trasmissione telematica del modello 770/2019, nonché delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Anche per quest’anno viene pertanto riconfermata la scadenza del 31 ottobre, termine introdotto dalla legge di Bilancio 2018 per rispondere alle difficoltà manifestate dai sostituti e dagli operatori del settore nel far fronte alla scadenza fissata, fino a due anni fa, a fine luglio.

Entro tale termine, i sostituti dovranno pertanto provvedere alla predisposizione del modello 770 per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2018, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti e degli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Il modello 770 2019 si presenta in una veste pressoché invariata rispetto alla precedente annualità.

Vengono, tuttavia, introdotte importanti novità in merito alle modalità di trasmissione separata. Recentemente, inoltre, l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta per fornire chiarimenti in relazione all’esposizione aggregata dei versamenti - effettuati nella stessa data – di ritenute aventi medesima natura ed uguali caratteristiche.

Per quanto riguarda, in particolare, le modalità di trasmissione telematica, le istruzioni ministeriali forniscono indicazioni in relazione alla possibilità di “spezzare” in più flussi, per un massimo di tre, l’invio dei relativi dati.

Con il 770/2019 tale modalità di invio frazionato viene concessa anche ai sostituti che non si avvalgono di soggetti terzi incaricati, attraverso l’introduzione della casella “Sostituto” nella sezione “Quadri compilati e ritenute operate”. A tal fine, laddove il sostituto voglia autonomamente trasmettere separatamente in più flussi i dati inclusi nel modello 770, dovrà darne esplicita indicazione nel frontespizio, barrando nella sezione “Quadri compilati e ritenute operate” la casella corrispondente al flusso trasmesso. Nella sezione “Gestione separata” dovranno invece essere barrata la casella “Sostituto” e quella corrispondente alla tipologia di ritenute inviate con altro flusso.

Si tratta di una novità di non poco conto: sempre più spesso, infatti, ragioni di ordine gestionale conducono il datore ad accentrare il coordinamento degli obblighi di sostituzione di imposta afferenti a ciascuna area di lavoro – autonomo o dipendente – su differenti suddivisioni interne.

Fino al 770/2018, il modello forniva la possibilità di dare notizia circa la scelta di invio dei dati in più flussi separati solo in presenza di un soggetto terzo incaricato. Esisteva, pertanto, il rischio che, in caso di mancato coinvolgimento di un terzo, l’invio autonomo e separato di ciascun flusso inclusivo dei soli dati di propria competenza da parte delle diverse suddivisioni coinvolte potesse sovrascrivere gli altri precedentemente trasmessi. Con l’introduzione della casella “Sostituto” nel modello 770/2019, il datore può, invece, dare opportuna evidenza circa la modalità di invio separato adottata anche non coinvolgendo un terzo soggetto, consentendo all’Amministrazione di stabilire che i diversi flussi ricevuti dallo stesso sostituto rappresentano ciascuno parte del modello 770 e che pertanto non devono essere considerati tra loro alternativi e sostitutivi.

Con il provvedimento n. 188633 del 7 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre le modalità di esposizione dei dati di versamento nel quadro ST del modello 770 – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive. In particolare, l’Agenzia precisa che l’esposizione dei dati di versamento deve essere effettuata, parimenti a quanto già previsto per le addizionali comunali, in forma aggregata: i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la Sezione II, al Codice regione, dovranno pertanto essere indicati in materia unitaria. Le istruzioni precisano, tuttavia, che, in presenza di versamenti aventi medesime caratteristiche ma codificati con note diverse, sarà necessario, invece, compilare più righi, non potendosi in tal caso seguire il criterio dell’esposizione aggregata.

Anche alla base di tale precisazione sembrerebbe esserci la volontà del legislatore di regolare le diverse modalità pratiche di gestione che potrebbero essere adottate dal datore. Il pagamento nella medesima data di due modelli F24 inclusivi di un identico tributo, infatti, potrebbe dipendere, salvo marginali casistiche di errore o integrazione, dal coinvolgimento di più attori nella gestione della stessa area di lavoro. Non è raro ad esempio il caso in cui il datore affidi la gestione degli obblighi di sostituzione relativi al reddito di lavoro dipendente ma afferenti a diversi livelli – si pensi ad esempio al livello dirigenziale e a quello impiegatizio – a poli operativi diversi. Ne potrebbe, pertanto, derivare che nella medesima data siano versate ritenute su redditi di lavoro dipendente, aventi identiche caratteristiche e formalmente effettuate dallo stesso datore, attraverso però la presentazione di due modelli F24 diversi. Anche in tali casi, alla luce dei citati chiarimenti, entrambi i versamenti dovranno essere esposti unitariamente, confluendo in un unico rigo del quadro ST.

Pur se accomunate dalla stessa necessità di normare i comportamenti pratici del sostituto le novità appena descritte sembrerebbero perseguire strade diverse. Mentre, infatti, attraverso l’introduzione dell’invio separato dei flussi emerge un’apertura del Legislatore nei confronti del sostituto e delle sue esigenze pratiche, l’esposizione aggregata non sembrerebbe essere improntata ad analogo spirito di semplificazione.

Appare, quindi, palese come il percorso di semplificazione degli obblighi posti a carico dei sostituti di imposta iniziato dal Legislatore nel 2015 risulti essere ancora incompleto e non confacente alle reali esigenze di ordine pratico degli attori coinvolti. Evidentemente, gli aggiustamenti di volta in volta apportati ad un sistema ormai vetusto non rappresentano più un’adeguata risposta al sempre più dinamico contesto del lavoro a cui si rivolgono.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2019/10/09/modello-770-2019-invii-separati-nuove-modalita-compilazione

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