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Archivio newsContratti di solidarietà difensivi: domanda solo online per gli sgravi contributivi
Le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS devono presentare domanda al Ministero del lavoro per ottenere la riduzione del 35% della contribuzione da versare a carico del datore di lavoro. Dal 2019 l’inoltro delle istanze può avvenire unicamente attraverso il nuovo applicativo web "sgravicdsonline", disponibile dal prossimo 2 novembre. Per accedere alla nuova procedura sarà necessario utilizzare le credenziali del sistema "cliclavoro”, oppure le credenziali SPID. Le domande devono essere presentate dal 30 novembre al 10 dicembre e vengono istruite in base all’ordine cronologico di presentazione.
Con la circolare n. 17 del 3 ottobre 2019 il Ministero del lavoro ha semplificato le modalità per l’invio, da parte delle imprese beneficiarie, della domanda di decontribuzione per la stipula di contratti di solidarietà.
A partire da quest'anno, le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando l'applicativo web "sgravicdsonline", che sarà reso disponibile dal 2 novembre al 10 dicembre di ciascun anno.
I contratti di solidarietà difensiva sono accordi aventi ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro, finalizzata al mantenimento dell’occupazione in caso di crisi aziendale: essi mirano, quindi, ad evitare che venga ridotto il personale impiegato presso l’impresa.
Si tratta di un ammortizzatore sociale straordinario, che può avere la durata massima di 24 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.
Il contratto di solidarietà non è applicabile:
- all’edilizia in caso di fine lavoro o fase lavorativa;
- per i lavoratori con contratto a termine legati ad esigenze stagionali.
Il decreto Crescita ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2019-2020, il contratto di espansione, che può essere stipulato da imprese che occupano almeno 1000 dipendenti e intendono avviare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione mirati al progresso e allo sviluppo tecnologico.
Questo nuovo strumento sostituisce, seppure temporaneamente, i contratti di solidarietà espansivi.
La misura agevolativa prevede che, con riferimento ai lavoratori interessati ad una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, l'impresa possa richiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Lo sgravio contributivo viene riconosciuto per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà.
La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Inoltre, il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
L’INPS, una volta verificata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva azienda, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex DL 510/1996 e ss.mm.ii. ai sensi del D.I. 27 settembre 2017, n. 2".
Dalla contribuzione a carico del datore di lavoro sulla quale calcolare il beneficio restano escluse le seguenti forme di contribuzione:
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.
- il contributo aggiuntivo ASpI dello 0,30% (articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978), destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (articolo 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997).
Le domande devono essere presentate dal 30 novembre al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre hanno stipulato un contratto di solidarietà nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente
A partire dal 2019, attraverso l'applicativo web "sgravicdsonline", che sarà reso disponibile dal 2 novembre al 10 dicembre di ciascun anno, l’impresa avrà a disposizione i propri macro-dati delle pratiche presenti nel sistema "CIGS on-line".
L'accesso al nuovo applicativo potrà avvenire utilizzando le credenziali del sistema "cliclavoro", ottenibili, nel caso non ancora in possesso, attraverso la consueta procedura online, oppure utilizzando le credenziali SPID, rilasciate da uno dei gestori autorizzati dall'AGID (https://www.spid.gov.it/).
In tale applicativo sarà possibile compilare l'istanza, completa di elenco nominativo dei lavoratori interessati, contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%, nonché di numero e data della marca da bollo che sarà mantenuta agli atti dall'istante.
Successivamente, il sistema rilascerà un modulo istanza compilato con i dati dell'impresa e completo di un codice comunicazione.
L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, potrà essere presentata esclusivamente attraverso il nuovo applicativo, seguendo le istruzioni in esso indicate, non essendo più ammesso l'invio a mezzo posta elettronica certificata.
Il dicastero ribadisce la necessità che l’impresa dichiari nell’istanza, a pena d’inammissibilità:
- l’importo che si prevede di richiedere a titolo di riduzione contributiva richiesta;
- il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line.
Le domande presentate dal medesimo datore di lavoro possono essere anche più di una, in caso di più accordi di solidarietà per la medesima unità produttiva, sia consecutivi che non, è necessario presentare domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria prevista nel singolo accordo.
L’indicazione della stima dell’onere contributivo è a carico di tutte le aziende istanti, a prescindere se abbiano o meno presentato istanza di sgravio in precedenza. A tal fine viene indicato, nell’istanza presentata da ciascuna impresa, l’importo della riduzione contributiva richiesta che, in caso di accoglimento della stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio.
Le domande vengono istruite in base all’ordine cronologico di presentazione. Il provvedimento di ammissione della riduzione contributiva o di diniego per motivi diversi dall’incapienza delle risorse annualmente stanziate è adottato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
Si ricorda infine che le imprese ammesse a fruire del beneficio nel 2018 possono procedere al conguaglio contributivo entro il 16 ottobre 2019, valorizzando, all’interno della DenunciaAziendale, nel campo “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi:
- nell’elemento “CausaleACredito” il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L. n. 863/1984), nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 148/2015, anno 2017”;
- nell’elemento “ImportoACredito”, il relativo importo.