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Archivio newsServizi ambientali: istituito il Fondo di solidarietà bilaterale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito, con un decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Gli interventi di integrazione salariale erogabili dal Fondo sono destinati a i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti del settore dei servizi ambientali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del 9 agosto 2019 con cui viene istituito presso l'Inps il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
Beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti del settore dei servizi ambientali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.
Il Fondo provvede alla:
a) erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie;
b) erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sessanta mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivi all'esodo;
d) alla stipula di apposite convenzioni anche con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi regionali e/o nazionali o dell'Unione europea.
Causali di intervento
Le prestazioni vengono erogate nei casi di dipendenti sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni a orario ridotto per una delle seguenti causali:
a) integrazione salariale ordinaria: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato;
b) integrazione salariale straordinaria: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività dell'impresa o di un ramo di essa; contratti di solidarietà.
L'importo dell'assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale ed è corrisposto per un periodo non superiore a tredici settimane in un biennio mobile.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale 09/08/2019 (G.U. 12/10/19, n. 240)