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Archivio newsAnticipazione del TFR: un percorso ad ostacoli per il datore di lavoro
I datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti devono versare mensilmente al Fondo di Tesoreria INPS le quote di trattamento di fine rapporto maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari. La liquidazione del TFR è effettuata integralmente dal datore di lavoro anche per la quota di competenza del Fondo. Così anche, salvo specifici casi, per le richieste di anticipazioni di TFR che vanno inoltrate al datore di lavoro Quali sono gli adempienti e le procedure che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare?
Anticipazione del TFR e Fondo di Tesoreria INPS: quali sono gli adempimenti per il lavoratore e il datore di lavoro? In effetti l’iter per ottenere l’erogazione finale dell’anticipazione a favore del lavoratore appare piuttosto articolato.
La legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007) con l’articolo 1 comma 755 e seguenti ha istituito presso l’INPS a far data dal 1° gennaio 2007 il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", gestito per mezzo di un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato.
Dopo un periodo di relativa “tranquillità” normativa e operativa, l’argomento è tornato all’attenzione degli addetti ai lavori a causa del messaggio INPS n. 3025 del 7 agosto 2019, che ha disciplinato aspetti operativi fino a quel momento irrisolti riferiti alle aziende che hanno dichiarato e versato quote di TFR al Fondo di Tesoreria pur non possedendo il requisito dimensionale richiesto.
Sono infatti tenuti al finanziamento del Fondo le imprese private con organico non inferiore a 50 dipendenti che versano un contributo pari alla quota di trattamento di fine rapporto determinata ai sensi dell’articolo 2120 cod. civ. al netto del contributo dello 0,50% dell’imponibile ai fini previdenziali di cui all’articolo 3, ultimo comma, della Legge n.297/82 e non destinata ad alcuna forma di previdenza complementare ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005.
Il versamento dei contributi è da effettuarsi su base mensile, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini in vigore per il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale.
La contribuzione al Fondo di Tesoreria è resa a favore dei lavoratori nei confronti dei quali è applicato, ai fini del trattamento di fine rapporto, l'articolo 2120 cod. civ., con esclusione:
- dei lavoratori a domicilio;
- del personale domestico;
- degli impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo;
- dei lavoratori con rapporto di lavoro inferiore a tre mesi;
- dei lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi (ad esempio: Casse Edili).
N.B. Circa il criterio per determinare il requisito dimensionale richiesto dalla normativa, per le aziende costituite alla data del 31 dicembre 2006 si deve fare riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006, mentre per le aziende che iniziano l'attività dal 1° gennaio 2007 la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività (articolo 1 comma 6 D.M. 30 gennaio 2007). |
Il comma 6 e seguenti dell’art. 2120 cod. civ. statuiscono che il lavoratore dipendente con almeno 8 anni di anzianità di servizio è legittimato a richiedere, una sola volta nel corso della carriera lavorativa, l’anticipazione del trattamento di fine rapporto:
- nel limite del 70% del TFR a cui avrebbe diritto alla data di richiesta;
- per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli ovvero per sostenere spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Le richieste di anticipazione sono soddisfatte su base annuale entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. A tal fine, la contrattazione collettiva può prevedere i criteri di scelta per l’accoglimento delle domande.
N.B.Resta ferma comunque la possibilità da parte della contrattazione collettiva e individuale di stabilire condizioni di miglior favore circa la disciplina dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto. |
L’anticipazione del TFR è una delle prestazioni garantite dal Fondo di Tesoreria INPS in relazione alle quote maturate e versate a far data dal 1° gennaio 2007; in questo senso infatti il lavoratore è legittimato a farne richiesta, nel rispetto delle previsioni e dei requisiti statuiti dal codice civile, direttamente al datore di lavoro il quale, verificati i requisiti, è chiamato ad accoglierla prendendo in considerazione l’intero valore del trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore alla data di presentazione della domanda (articolo 2, comma 5, D. M. 30 gennaio 2007).
Il lavoratore interessato non è dunque tenuto ad intrattenere rapporti di alcun tipo con l’INPS, ma interagisce unicamente con il suo datore di lavoro. L’onere della gestione, secondo il dettato normativo, ricade sull’impresa: essa deve fare riferimento in maniera unitaria alle quote maturate ed accantonate in azienda fino al 31 dicembre 2006 e a quelle maturate a far data dal 1° gennaio 2007 anche se versate presso il Fondo di Tesoreria.
In termini operativi, all'atto di erogazione dell'anticipazione richiesta l'azienda deve procedere in maniera differente a seconda della data di assunzione del lavoratore.
Nell'ipotesi di anticipazione del TFR a favore di un dipendente assunto in data precedente al 1° gennaio 2007, il datore di lavoro è obbligato a valersi in via prioritaria sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006 presso l'azienda e solamente in un secondo momento, in caso di incapienza, eroga anche la quota residua da porre a carico del Fondo.
Effettuato il pagamento per la parte di competenza del Fondo di Tesoreria, l'azienda opera il conguaglio prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo stesso di competenza del mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti agli enti nello stesso mese.
Esempio:
- Data assunzione lavoratore: 01/01/2000
- Causale per l’anticipazione: spese mediche
Quota TFR maturata presso l'azienda | 300 |
Quota TFR maturata presso il Fondo | 100 |
Anticipazione (70% di 400) | 280 |
L'azienda eroga l'anticipazione di 280 avvalendosi esclusivamente dell'accantonamento aziendale senza nessun conguaglio da effettuare sulla quota versata al Fondo di Tesoreria.
Nell'ipotesi di anticipazione del TFR a favore di un dipendente assunto a far data dal 1° gennaio 2007, il datore di lavoro esegue il pagamento per conto del Fondo di Tesoreria effettuando il conguaglio con i contributi dovuti nel mese al Fondo stesso e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti agli enti nello stesso mese.
Esempio:
- Data assunzione lavoratore 01/03/2007
- Causale per l’anticipazione: acquisto prima casa
Quota TFR maturata presso l'azienda | 0 |
Quota TFR maturata presso il Fondo | 500 |
Anticipazione (70% di 500) | 350 |
Contributi dovuti al Fondo nel mese | 400 |
Contributi da versare al Fondo | 50 |
Nella denuncia delle retribuzioni del mese il datore di lavoro risulterà a debito per un importo pari a 50.
L'impresa che effettua il pagamento dell'anticipazione del TFR per la quota di competenza del Fondo procede alle operazioni di conguaglio con i contributi dovuti nel mese al Fondo stesso e agli enti previdenziali nella denuncia delle retribuzioni.
Nello specifico, l’azienda deve:
- valorizzare il codice "PA10" (avente il significato di "recupero anticipazione del TFR su contributi dovuti al Fondo di Tesoreria") qualora si proceda al conguaglio utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo;
- valorizzare il codice "PA20" (avente significato "recupero anticipazione del TFR sui contributi previdenziali e assistenziali") qualora si proceda al conguaglio utilizzando in via secondaria i contributi dovuti agli enti ai fini previdenziali ed assistenziali.
Per entrambe le ipotesi sopra illustrate resta ferma la disposizione secondo la quale il pagamento effettuato dal datore di lavoro per conto del Fondo non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva.
In tali circostanze l'impresa è tenuta ad inoltrare all’INPS una comunicazione di incapienza, il quale entro 30 giorni provvede all'erogazione della prestazione per l'intera quota di sua competenza (articolo 2 comma 4 D.M. 30 gennaio 2007) direttamente al lavoratore.
Da un punto di vista operativo, in primo momento questa particolarità è stata regolamentata dall’INPS con il messaggio n. 27770 del 12 dicembre 2008, per mezzo del quale sono state illustrate le istruzioni per la presentazione della domanda di erogazione diretta del TFR a carico del Fondo di Tesoreria a favore dei lavoratori interessati mediante l’utilizzo dei modelli cartacei FTES01/03 (per l’azienda) ed FTES02 (per i lavoratori).
Successivamente, la circolare n. 21 del 7 febbraio 2013 ha reso nota la telematizzazione della medesima domanda, presentabile per mezzo dell’upload di un file in formato XML o della compilazione di un format on line, il cui contenuto è pressochè analogo ai previgenti modelli cartacei salvo alcuni opportuni automatismi che consentono di prelevare dal flusso UniEmens alcuni dati già disponibili negli archivi INPS.
Inizialmente identificabile come “Domanda Fondo Tesoreria”, oggi è possibile svolgere l’adempimento facendo accesso nell’area riservata ad aziende e Consulenti e richiamando la funzione “TFR: pagamento diretto Fondo Tesoreria, pagamento diretto quota maturata in CIGS, dichiarazione responsabile della procedura concorsuale Fondi Garanzia”.
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