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Libera circolazione dei lavoratori violata dal differente trattamento fiscale dell’indennità per disabilità

Limita la libera circolazione dei lavoratori la normativa nazionale la quale, senza alcuna giustificazione, dispone che l’esenzione fiscale applicabile alle indennità per disabilità sia subordinata alla condizione che dette indennità siano erogate da un organismo dello Stato membro interessato ed esclude, dunque, dal beneficio di tale esenzione le indennità della stessa natura erogate da un altro Stato membro, ancorché il beneficiario di dette indennità risieda nello Stato membro interessato. E’ quanto ha dichiarato la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 24 ottobre 2019 in riferimento alla causa n. C-35/19.

Una signora nata negli Stati Uniti, vivendo in Belgio dal 1973, ha acquisito la cittadinanza belga nel corso del 2009. Nel 1996 è stata vittima di un incidente in Belgio, mentre si recava al lavoro, che l’ha resa inabile al lavoro e ciò ha comportato, che nel 2000, venisse licenziata.

La lavoratrice, coperta dal sistema previdenziale dei Paesi Bassi, ha percepito da allora, un’indennità ai sensi della legge belga relativa all’assicurazione contro l’inabilità al lavoro, e un’indennità dal fondo pensioni per i dipendenti pubblici, comprese le prestazioni di vecchiaia, ai superstiti e d’invalidità.

La lavoratrice, a seguito di un controllo, ha ricevuto un avviso di rettifica della sua dichiarazione personale dei redditi per l’anno fiscale 2014, precisando che le indennità in questione, sono percepite come pensioni e in quanto tali sono imponibili in Belgio.

La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a chiarire, nella causa n. C-35/19 “se l’articolo 38, paragrafo 1, punto 4°, del codice delle imposte sul reddito del 1992, sia in contrasto con gli articoli 45 TFUE e segg. (principio della libera circolazione dei lavoratori) e 56 TFUE e segg. (principio della libera prestazione dei servizi) (…), in quanto esenta da imposta le prestazioni per persone con disabilità soltanto nel caso in cui siano erogate dal Tesoro, vale a dire dallo Stato belga, in forza della legge belga, determinando in tal modo una discriminazione tra i contribuenti, residenti belgi, i quali percepiscano prestazioni per disabilità erogate dallo Stato belga in forza della sua legislazione, che sono esenti, e i contribuenti, residenti belgi, i quali percepiscano prestazioni dirette a compensare una disabilità erogate da un altro Stato membro dell’Unione europea, che non sono esenti”.

La Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 24 ottobre 2019, rileva innanzi tutto che, in conformità ad una costante giurisprudenza, tutti i cittadini dell’Unione, indipendentemente dal loro luogo di residenza e dalla loro nazionalità, che abbiano usufruito del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e che abbiano esercitato un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di residenza, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE come nel caso della lavoratrice in causa.

Da un esame della normativa belga controversa nel procedimento principale la Corte rileva che essa prevede espressamente che siano esenti da imposta solo le indennità per disabilità erogate dal Tesoro. Tale normativa esclude, dunque, dal beneficio dell’esenzione in parola le indennità per disabilità erogate da uno Stato membro diverso dallo Stato belga. La normativa belga stabilisce così una differenza di trattamento tra i residenti belgi in base all’origine del loro reddito, la quale può ostacolare l’esercizio, da parte di questi ultimi, del proprio diritto alla libera circolazione dei lavoratori.

Secondo costante giurisprudenza, una misura idonea a ostacolare la libera circolazione dei lavoratori sancita dall’articolo 45 TFUE può essere ammessa solo qualora persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e sia giustificata da motivi imperativi d’interesse generale. Occorre inoltre, in una tale ipotesi, che la sua applicazione sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo così perseguito e non ecceda quanto è necessario per realizzare tale scopo. Nel caso in esame di fatto non c’è alcuna giustificazione in tal senso.

Pertanto, la Corte di Giustizia UE dichiara che “l’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, senza prevedere alcuna giustificazione al riguardo, ciò che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, dispone che l’esenzione fiscale applicabile alle indennità per disabilità sia subordinata alla condizione che dette indennità siano erogate da un organismo dello Stato membro interessato ed esclude, dunque, dal beneficio di tale esenzione le indennità della stessa natura erogate da un altro Stato membro, ancorché il beneficiario di dette indennità risieda nello Stato membro interessato”.

Corte di Giustizia UE, sentenza 24/10/2019, causa n. C-35/19

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2019/10/25/libera-circolazione-lavoratori-violata-differente-trattamento-fiscale-indennita-disabilita

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