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Archivio newsRitenute fiscali in appalti e subappalti: chi paga?
Il committente sostituto d’imposta che affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio è tenuto al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio. Secondo il decreto fiscale 2020 collegato alla legge di Bilancio, l’impresa appaltatrice/subappaltatrice versa al committente, almeno 5 giorni prima del termine per il versamento delle ritenute, l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Entro lo stesso termine al committente deve essere trasmesso tramite PEC l’elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, col dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascuno, la retribuzione corrisposta e le ritenute fiscali eseguite nel mese precedente.
Con l’intento di contrastare l’interposizione di manodopera illecita e tutelare l’erario avverso il mancato versamento delle ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell’esecuzione di opere e servizi, il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 aggiunge al D.Lgs. n. 241 del 1997 l’art. 17-bis che pone a carico del committente l’obbligo di versamento di dette ritenute.
Il comma 1 del nuovo art. 17-bis stabilisce che ogni qualvolta un committente sostituto di imposta affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio venga effettuato dal committente, laddove il committente sia un sostituto di imposta residente nel territorio dello stato ai fini delle imposte sui redditi.
A ciò si aggiunge l’estensione del meccanismo IVA del reverse charge a tutti coloro che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto o comunque rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili. Quest’ultimo intervento, da cui sono comunque escluse le PA e le agenzie per il lavoro, sarebbe però subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea, a norma dell’art.395 della direttiva 2006/112/CE.
L’operazione di reverse charge riferita alle ritenute fiscali si presenta, invece, di possibile attuazione immediata ma presenta aspetti di forte complessità e criticità.
Innanzi tutto, ad essa sono interessati tutti i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, residenti nello Stato italiano a norma degli articoli 2, comma 2, e 7, comma 3, che “affidano il compimento di un’opera o di un servizio ad un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50 comma 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e 1 comma 5 decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio”.
Sarebbero pertanto soggetti obbligati gli enti e le società indicati nell'art. 73, comma 1, TUIR, le società e associazioni indicate nell'art. 5 TUIR e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 TUIR, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d'imposta.
L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici dovrebbero versare al committente, almeno 5 giorni prima del termine fissato per il versamento delle ritenute, l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento deve essere effettuato sullo specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente alle imprese appaltatrici o affidatarie e da queste alle imprese subappaltatrici. Qualora il committente debba ancor saldare corrispettivi già maturati, le imprese appaltatrici potranno chiedere la compensazione, anche parziale, fra il debito scaduto ed il versamento dovuto.
Qualora non effettuino il versamento nei termini previsti né trasmettano la richiesta di compensazione, le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione. Nessuna possibilità di compensazione con posizioni creditorie proprie è prevista nemmeno a favore del committente che ha regolarmente ricevuto le somme in oggetto e che provvede al relativo versamento.
Oltre che la provvista fondi, al committente deve essere trasmesso (tramite PEC) almeno 5 giorni prima del temine previsto per il versamento, sia per le imprese appaltatrici che per quelle in subappalto:ue
a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti da parte del committente;
c) i dati identificativi del bonifico effettuato a favore del committente.
Qualora le imprese obbligate non trasmettano i dati oppure non eseguano nel termine previsto il versamento dei fondi necessari per l’adempimento da parte del committente, questi deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati vincolando le somme ai fini del versamento delle ritenute, dandone comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.
Il committente che ha effettuato il pagamento delle ritenute per conto delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, deve darne loro comunicazione (tramite PEC) entro cinque giorni.
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista fondi e allegando una certificazione dei seguenti requisiti posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della suddetta scadenza:
a) risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
Salvo ripensamenti dell'ultima ora…