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Archivio newsCrowdfunding: adeguata alla legge di bilancio 2019 la raccolta di capitali di rischio
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa dispone alcune modifiche al regolamento relativo alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line (Regolamento Crowdfunding) per l'adeguamento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019. In particolare le modifiche riguardano l’ampliamento delle fonti di finanziamento per le Piccole e medie imprese (PMI). I portali di crowdfunding, infatti, potranno offrire non più soltanto titoli di capitale, come azioni o quote, ma anche obbligazioni e altri titoli di debito.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2019, la delibera 10 ottobre 2019 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa che dispone alcune modifiche al regolamento relativo alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line (Regolamento Crowdfunding) per l'adeguamento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019.
In particolare le modifiche riguardano l’ampliamento delle fonti di finanziamento per le Piccole e medie imprese (PMI). I portali di crowdfunding potranno offrire non più soltanto titoli di capitale, come azioni o quote, ma anche obbligazioni e altri titoli di debito.
Il gestore deve riservare la sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito, nei limiti stabiliti dal codice civile, non solo agli investitori professionali, ma anche ai seguenti soggetti:
- investitori non professionali che hanno un valore del portafoglio di strumenti di cui al testo unico, inclusi i depositi di denaro, superiore a duecentocinquanta mila euro. In tal caso per l’accertamento della qualità d’investitore, il soggetto interessato deve presentare al gestore una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta il valore del portafoglio di strumenti finanziari;
- investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno centomila euro in un'offerta, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
- investitori non professionali che effettuano l'investimento nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti. In tal caso per l’accertamento della qualità d’investitore, l'intermediario finanziario deve produrre una dichiarazione da cui risulti che sta effettuando l'investimento per conto di un cliente, nell'ambito di un servizio di gestione di portafoglio. Nel caso in cui l'investimento sia effettuato nell'ambito del servizio di consulenza ricevuto, il soggetto interessato presenta al gestore la dichiarazione di adeguatezza rilasciata dall'intermediario che ha prestato il servizio.
Viene prevista inoltre l’istituzione, in una sezione separata del portale, di una “Bacheca elettronica” per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell'ambito di una campagna di Crowdfunding svolta sul proprio portale.
Il regolamento prevede che i gestori già autorizzati che intendano offrire obbligazioni o titoli di debito, o istituire una bacheca elettronica, dovranno fornire alla Consob le relative informazioni quarantacinque giorni prima dell'avvio di tale operatività.
Consob, delibera 10/10/2019, n. 21110 (G.U. 25/10/2019, N. 251)