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Archivio newsLavoratori in aspettativa sindacale: fissità e continuità degli emolumenti
L’INPS, con il messaggio n. 3872 del 2019, fornisce alcune precisazione riguardo la contribuzione aggiuntiva dovuta per gli iscritti ai Fondi esclusivi e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall’Inps con riferimento ai lavoratori collocati in aspettativa sindacale ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro. Vengono esplicitati, in particolare, i requisiti che permettono di definire la validità a fini pensionistici dei vari emolumenti di natura retributiva.
Con il messaggio n. 3872 del 25 ottobre 2019, l’INPS prende in esame la contribuzione aggiuntiva dovuta per gli iscritti ai Fondi esclusivi e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall’Inps con riferimento ai lavoratori collocati in aspettativa sindacale ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro.
Ai fini dell’individuazione in termini generali ed in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della c.d. quota A) di pensione occorre che gli stessi soddisfino entrambi i seguenti caratteri della “fissità” e “continuità”.
Fissità degli emolumenti
Il carattere della “fissità” è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione) ovvero dalla delibera sindacale, è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell’incarico.
Continuità degli emolumenti
Il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità, come sopra individuati, è stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.
La circolare non trova applicazione con riferimento alla contribuzione aggiuntiva relativa ad incarichi conferiti alla data di pubblicazione della circolare e che si esauriscono nel 2019, per i quali il sindacato ha deliberato e/o già erogato le relative indennità e/o emolumenti.
Ciò vale sia per gli incarichi che terminano nel 2019 sia per quelli che proseguono ancorché il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2019.