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Archivio newsEnd of waste: le nuove norme sostengono le imprese che riciclano prodotti
Il decreto Crisi aziendali prevede che le Regioni e gli enti da esse delegati potranno tornare a definire i criteri “caso per caso” per la cessazione della qualifica di rifiuto - End of waste in sede di rilascio delle autorizzazioni, basandosi sui nuovi criteri Ue. Le nuove disposizioni, attraverso una modifica al TU Ambiente, supererebbero l’impasse determinato dalla sentenza del Consiglio di Stato e dallo Sblocca cantieri, suscitando sul punto il plauso delle imprese della filiera del recupero e del riciclo dei prodotti. Ma desta comunque perplessità l’introduzione di controlli discrezionali a campione della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti di riciclo autorizzati dalle Regioni.
Tra le nuove disposizioni del decreto Crisi aziendali e tutela del lavoro (D.L. n. 101/2019, convertito in l. n. 128/2019) l’art. 14-bis modifica e integra la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste), che consente a scarti e rifiuti differenziati e recuperati di smettere di essere tali e di divenire veri e propri prodotti da reimmettere sul mercato e recano.
Il Ministero dell’Ambiente (MATTM) ha definito l’intesa come l’architrave per il “Green new deal” del Governo Conte bis, volta a dare impulso all’economia circolare in Italia. Analogo apprezzamento è stato espresso dal mondo delle imprese che, tuttavia, paventa – tra queste, Confindustria, Utilitalia e Fise Assoambiente – delle criticità discendenti dall’introduzione dei controlli discrezionali a campione, che rendono più problematica l’attuazione della normativa.
Accanto a una modifica di talune norme dell'art. 184-ter del TU Ambiente (D.lgs. n. 152/2006) e l’inserimento di nuovi commi (da 3-bis a 3-septies), l’art. 14-bis, rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”, completa la nuova disciplina con i commi da 4 a 10, anche dettando le disposizioni transitorie.
L'art. 184-ter del TUA prevede che un rifiuto cessi di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.
Il comma 1 dell’art. 14-bis modifica la condizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 184-ter del TUA: a differenza del testo vigente, ove si prevede che, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, è necessario che la sostanza o l'oggetto sia “comunemente” utilizzato per scopi specifici, il nuovo testo indicherebbe la destinazione all'utilizzo della sostanza (“destinati a essere utilizzati per scopi specifici”), riproducendo quanto stabilito dalla direttiva 2008/98//CE, art. 6, paragrafo 1, la lettera a), come modificata dalla direttiva 2018/851/UE (nell'ambito del pacchetto sull'economia circolare).
E’ previsto che “in mancanza di criteri specifici” le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero “sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni” stabilite dall’art. 6 della direttiva quadro sui rifiuti 98/2008/CE, e anche di criteri dettagliati, definiti nell’ambito degli stessi procedimenti autorizzatori.
Il riferimento espresso ai nuovi criteri Ue dovrebbe consentire di superare il blocco causato dalla sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato e, far ripartire le autorizzazioni regionali “caso per caso”, conformemente a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 184-ter, che la novella lascia inalterato.
Verrebbe, altresì, sostituito interamente il comma 3 dell’art. 184-ter, che di recente è stato riscritto dal D.L. n. 32/2019 (Sblocca cantieri), prevedendo che, in mancanza di criteri specifici (adottati ex art. 184-ter, comma 2), le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della Parte Seconda del TUA, per lo svolgimento di operazioni di recupero, siano rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori.
Infine, si prevede che in mancanza di criteri specifici continuino ad applicarsi, per le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 e ai regolamenti di cui ai DM Ambiente 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269
Altra novità di rilievo è “la creazione presso il Ministero dell’Ambiente di una task force per i decreti ministeriali caso per caso e la realizzazione di una banca dati nazionale sulle autorizzazioni che vengono rilasciate e quelle che man mano dovranno adeguarsi in fase di rinnovo o riesame”.
Se da un lato quindi questo “gruppo di lavoro” opererà per “assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti” in materia di End-of-waste “caso per caso” (art. 184-ter, comma 2), dall’altro lato vi sarà un nuovo registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi dell’art. 184-ter, che consentirà al MATTM di controllare le attività regionali e garantire che i criteri europei sull’E-o-w siano applicati in modo corretto.
Il funzionamento del nuovo registro nazionale, chiesto da molte associazioni ambientaliste (tra cui, Legambiente, WWF e Greenpeace) e istituito presso il MATTM al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, verrà definito da un successivo DM (nuovo comma 3-septies).
Tra le altre novità, alle Autorità spetta comunicare all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, mentre l'ISPRA, o l'ARPA territorialmente competente delegata dall’ISPRA, come già accennato, dovrà svolgere controlli a campione, sentita l'autorità competente, in contraddittorio con il soggetto interessato, circa la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, gli atti autorizzatori rilasciati nonché le condizioni.
L’ISPRA dovrà comunicare entro 15 giorni gli esiti della verifica al MATTM mentre il procedimento di controllo si conclude entro 60 giorni dall'inizio della verifica. A sua volta, il MATTM adotta proprie conclusioni da trasmettere all'Autorità competente.
Ogni anno l’ISPRA dovrà redigere una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno e comunicarla al MATTM entro il 31 dicembre (nuovo comma 3-sexies).