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Archivio newsLapidei, aziende industriali: rinnovato il CCNL
Confindustria Marmomacchine e Anepla con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, con il verbale di accordo del 29 ottobre 2019, hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti. Previsti nuovi importi per i minimi tabellari con decorrenza giugno 2019, dicembre 2020, gennaio 2022.
Per i dipendenti di aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti è stato rinnovato il CCNL. L'accordo decorre dal 1° aprile 2019 e scadrà il 31 marzo 2022. Si riportano le novità di maggior interesse operativo.
Vengono introdotti nuovi profili professionali e modificati alcuni profili esistenti.
Previsti nuovi importi per i minimi tabellari decorrenza giugno 2019, dicembre 2020, gennaio 2022.
A decorrere dal 1º giugno 2019 l'importo dell'E.g.r. sarà di euro 190,00 annui.
Le Parti stabiliscono che la contrattazione di 2° livello potrà disciplinare l'istituto della banca ore solidale.
La fruizione del congedo parentale facoltativo può essere frazionata su base oraria.
L'istituto si applica anche alle unioni civili.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, il contributo al fondo Altea a carico azienda è elevato ad euro 15,00 mensili.
Le Parti rimandano alla contrattazione integrativa la possibilità di integrare prestazioni di welfare messe a disposizione dai piani del fondo.
Le Parti stabiliscono che è possibile trasformare volontariamente il premio di risultato in forme di welfare contrattuale.
Ad eccezione dei contratti non superiori a 12 giorni, l'apposizione del termine deve risultare da atto scritto.
La durata massima del contratto a termine è di 12 mesi, o una durata superiore ma comunque non eccedente i 24 mesi nei seguenti casi:
- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'attività ordinaria;
- sostituzione di altri lavoratori;
- incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
Il numero di lavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione è pari al 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto.
Scheda di sintesi delle novità contrattuali