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Archivio newsIncentivi assunzione under 35: sgravi contributivi anche per il 2019 e 2020
Il disegno di legge di Bilancio, giunto all'esame della omonima Commissione del Senato, rende operativo lo sgravio contributivo, previsto dalla legge di Bilancio 2018, a favore dei datori di lavoro privati e degli studi professionali che assumono lavoratori under 35, e ne estende la validità al 2019 e al 2020. Con le nuove norme, il Governo intende rimettere ordine nella materia, dopo la confusione generata dal decreto Dignità, che aveva creato sovrapposizioni ed incertezze applicative tra le diverse tipologie di incentivo. Imprese e professionisti potranno, quindi, fruire da subito di uno sgravio pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti per ciascun nuovo assunto, entro un tetto massimo di 3.000 euro annuali. Novità anche per le assunzioni di under 35 al Sud Italia.
Finalmente si parte. L’incentivo contributivo per l’occupazione stabile, originariamente previsto dalla legge di Bilancio 2018 per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35 e limitato inizialmente al solo anno 2018 viene reso operativo dal disegno di legge di Bilancio 2020 ed esteso anche alle assunzioni realizzate nel 2019 e che verranno operate nel 2020.
La norma introdotta nel testo del DDL approdato all’esame del Senato, oltre ad ampliare questa tipologia di agevolazione, mira a sciogliere i dubbi interpretativi sorti all'indomani dell'emanazione del decreto Dignità.
Qual è l'assetto normativo attuale e cosa prevede specificatamente il disegno di legge di Bilancio 2020 all'esame della commissione Bilancio del Senato?
La legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017), con i commi da 100 a 107 dell'articolo 1, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ha introdotto uno sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018:
- assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (con la circolare n. 40/2018, l’INPS ha chiarito che l’esonero è applicabile nei confronti dei contratti subordinati a tempo indeterminato, attivati dal 1° gennaio 2018, anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano inteso applicare, al rapporto di lavoro, condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle fissate dal d.lgs. n. 23/2015),
- convertono un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (a condizione che i lavoratori che si intende stabilizzare possiedano, alla data della conversione del rapporto, il requisito anagrafico richiesto.
Alle imprese è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi, quindi, premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, eventualmente riparametrato ove applicato su base mensile.
L’incentivo è riconosciuto per l'assunzione di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri (sono, pertanto, escluse le assunzioni di dirigenti) ed è applicabile a tutti i datori di lavoro privati anche non imprenditori (ad esempio, studi professionali).
Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, la legge di Bilancio 2018 (comma 102) ha disposto che il limite di età del soggetto da assumere fosse innalzato ai 35 anni (34 anni e 364 giorni).
Dal 2019, invece, l’esonero contributivo spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto i 30 anni di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa (a tal fine non sono considerati gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato).
L'esonero infine si applica, per un periodo massimo di 12 mesi e nel rispetto del limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.
Il quadro normativo appena delineato è stato, tuttavia “confuso”, con la successiva adozione del decreto Dignità (D. L. n. 87/2018, convertito in l. n. 96/2018)
L’art. 1 bis del decreto, infatti, ha assegnato - per un periodo massimo di 36 mesi - ai datori di lavoro privato che, negli anni 2019 e 2020, assumessero lavoratori under 35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, un – ulteriore e diverso - esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (anche in questo caso, quindi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) e sempre entro il limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare mensilmente.
L'esonero previsto dal decreto Dignità spetta con riferimento ai soggetti che, oltre a non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prima assunzione, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Anche per questo sgravio, non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Questa ulteriore fattispecie che – come è evidente – si sovrappone alla disciplina della legge di Bilancio 2018, non è, tuttavia, mai divenuta concretamente operativa dal momento che (forse rendendosi conto dell’errore) alla data odierna non è stato emanato il previsto decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che avrebbe dovuto essere adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per stabilire le modalità di fruizione dell'esonero. Né, evidentemente, è stata emanata la prevista circolare INPS che a sua volta avrebbe dovuto indicare le modalità pratiche di applicazione del complesso normativo.
All'indomani della pubblicazione del decreto Dignità molti erano i dubbi sorti tra gli operatori.
Ci si chiedeva, in particolare, se i due sgravi contributivi fossero tra loro autonomi o se, viceversa, si volesse, con il decreto Dignità, dare continuità alla disposizione della legge di Bilancio 2018 prolungando di due anni l'incentivo per le assunzioni stabili degli under 35 previsto dalla l. n. 205/2017, commi da 100 a 107 dell'articolo 1.
Effettivamente ad un primo (sommario) confronto, che riportiamo di seguito, i due incentivi (quello previsto dalla legge di Bilancio 2018 e quello stabilito dal decreto Dignità) presentavano diverse analogie.
Giovani under 35 (o 30 dal 2019) ex art. 1, co. 100-107, legge di Bilancio 2018 | Giovani under 35 ex art. 1-bis, decreto Dignità, legge n. 96/2018 |
Incentivo strutturale | Valido solo per gli anni 2019 e 2020 |
Per il 2018: giovani sino a 34 anni e 364 giorni alla prima assunzione a tempo indeterminato Dal 2019: giovani sino a 29 anni e 364 giorni alla prima assunzione a tempo indeterminato | Giovani sino a 34 anni e 364 giorni alla prima assunzione a tempo indeterminato |
Esonero del 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 € annui | Esonero del 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 € annui |
Durata di 36 mesi | Durata di 36 mesi |
Il decreto Dignità però, pur ricalcando le norme contenute nei commi da 100 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 205/2017, se ne discosta per molteplici aspetti.
Ad esempio, la norma non prevede espressamente la possibilità di fruizione parziale dello sgravio contributivo, nonchè la revoca dell'esonero (e il recupero del beneficio già fruito) per il datore di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione abbia provveduto a licenziare nella medesima unità produttiva lavoratori per giustificato motivo oggettivo o ricorrendo a licenziamenti collettivi per riduzione di personale ex lege n. 223/1991.
Il disegno di legge di Bilancio 2020 sembra riprendere le fila del discorso e rimetterà ordine in questa sovrapposizione normativa. Infatti, si prevede un intervento testuale sui citati commi della legge di Bilancio 2018 e, in particolare, le parole “Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018” dell'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che introducevano il primo sgravio per il 2018, vengono sostituite con la locuzione: “Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020”.
Con questo intervento, quindi, viene “elevata a paradigma” la costruzione dell’esonero quale originariamente delineata per il solo anno 2018.
Al contempo, viene soppresso l'incentivo contributivo previsto dal decreto Dignità, posto che il DDL Bilancio 2020 abroga i commi da 1 a 3 dell'articolo 1-bis decreto che, appunto, lo avevano introdotto.
Di conseguenza, se la disposizione del disegno di legge di Bilancio 2020 sarà approvata nella formulazione rappresentata, si giungerà al seguente quadro normativo:
- verrà estesa agli anni 2019 e 2020 la possibilità di fruire degli incentivi contributivi per l’assunzione dei giovani under 35, secondo le previsioni della legge di Bilancio 2018;
- l’esonero sarà immediatamente operativo, non essendo più necessario l’iter attuativo che è a tutt’oggi previsto per il diverso (e non operativo) incentivo previsto dal decreto Dignità.
Da ultimo si fa presente che il disegno di legge di Bilancio 2020, modificando la legge di Bilancio per il corrente anno (articolo 1, comma 247, della l. 145/18), estende l'applicazione delle disposizioni della legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115) all'incentivo riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
In tale caso l'esonero contributivo è elevato fino al 100% del dovuto dai datori di lavoro, nel limite massimo di euro 8.060 annui (articolo 1, comma 118, della l. n. 190/2014) ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.