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Archivio newsReddito di cittadinanza: oltre un milione le domande accolte
La nuova misura unica di contrasto alla povertà è operativa dal 1° aprile 2019 e prevede l’erogazione ai cittadini bisognosi di una rendita di importo minimo di 480 euro annui e di importo massimo di 9.360 euro annui. Si prevedono incentivi contributivi per le aziende che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza e per chi decide di avviare un’attività di lavoro autonomo. Le domande accolte ad oggi sono oltre un milione, concentrate in particolar modo in Campania, Puglia e Sicilia. E’ quanto si legge nel comunicato stampa INPS del 6 novembre 2019.
Sono oltre un milione le domande accolte per l’erogazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza.
Le tre regioni nelle quali sono state accolte più domande sono: Campania (RdC 177.194, PdC 17.731), Sicilia (RdC 158.675, PdC 17.997) e Puglia (RdC 84.315, PdC 9.474).
A guidare la classifica delle città per numero di domande accolte di reddito e pensione di cittadinanza c’è Napoli con 42.876 domande, a seguire Roma con 37.562, Palermo con 29.698 e Milano con 19.640.
Il totale delle domande presentate, invece, ha raggiunto quota 1.555.588.
Definizione
Il reddito di cittadinanza è una misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché diretto a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Beneficiari
Destinatari del reddito di cittadinanza sono i nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di specifici requisiti.
Residenza e soggiorno
Si richiede:
- il possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero proveniente da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- la residenza in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Reddito e patrimonio
Si richiede:
- ISEE inferiore a 9.360 euro. A tal fine il decreto prevede che i coniugi separati o divorziati permangono nello stesso nucleo familiare se residenti nella stessa abitazione. I figli maggiorenni non conviventi con i genitori fanno parte del nucleo se di età inferiore a 26 anni e a carico a fini IRPEF;
- valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
- valore del patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
- valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 5. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”).
Si richiede inoltre che:
- nessun componente il nucleo familiare debba essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente debba essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto
- il possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea.
INPS, comunicato stampa, 06/11/2019