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Prestazioni infortunio e malattia: importi rivalutati da luglio 2019

L’INAIL, con la circolare n. 30 del 2019, provvede a rivalutare le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale on riferimento al settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti. La rivalutazione annuale ha decorrenza dal 1° luglio 2019. A decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è infatti rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all'anno precedente.

Con la circolare n. 30 dell’8 novembre 2019, L’INAIL aggiorna l’importo delle prestazioni spettanti ai soggetti assicurati nel settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti. Su tali importi è necessario operare una rivalutazione annuale sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all'anno precedente, pari per l’anno 2019 all’1,1%.

Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 78,8316.

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 78,83) e della retribuzione annua minima (euro 16.554,30).

Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 24.981,6118.

Nei settori industriale e agricolo, a far data dal 1° gennaio 2019, l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato, nella misura di euro 10.000,00

Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 61.385,80, secondo le seguenti percentuali:

- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;

- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;

- un sesto negli altri casi.

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro 545,0227.

INAIL, circolare 08/11/2019, n. 30

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/11/09/prestazioni-infortunio-malattia-importi-rivalutati-luglio-2019

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