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Archivio newsPremi di risultato: come si applica la detassazione per i lavoratori
Ai soli premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili sulla base specifici criteri, si applica un’imposta sostitutiva del 10%. Inoltre, per l’applicazione dell’agevolazione è necessario che l’erogazione del premio avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria. Come deve comportarsi l’impresa priva di RSA o RSU? Quali sono i premi esclusi dall’agevolazione? Se ne parlerà nel corso del VII Forum TuttoLavoro, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrinalavoro.it, RCS Academy e Corriere della Sera, in programma a Roma il 27 novembre 2019.
Il Legislatore, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha reso strutturale, l’imposta del 10% sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, da applicare sui premi di risultato di importo complessivo non superiore ad euro 3.000,00 (al netto dei contributi obbligatori e al lordo della ritenuta fiscale) collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Dal 1° gennaio 2017 la predetta agevolazione riguarda i (soli) lavoratori del settore privato che nell’anno precedente a quello di percezione del premio sono stati titolari di redditi di lavoro dipendente (anche se riferiti a più rapporti di lavoro) per un importo non superiore ad euro 80.000 (criterio di cassa).
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione è applicabile anche se nell’anno precedente non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente o anche se il predetto limite sia stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad essi assimilati.
Va sottolineato che non rientrano nel computo dei limiti di reddito gli emolumenti premiali qualora sostituiti, per volontà del dipendente, da prestazioni di welfare aziendale escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 51 del TUIR.
Per l’applicazione delle misure agevolative rimane condizione prevalente che l’erogazione del premio di risultato (anche convertibile in servizi di welfare o sotto forma di partecipazione agli utili) avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
L’azienda priva di RSA/RSU potrà, comunque, fare proprio il contratto collettivo territoriale di settore o, in mancanza, scegliere di adottare integralmente un contratto territoriale che ritenga più aderente alla propria realtà dandone contestuale comunicazione ai lavoratori.
Il riconoscimento del beneficio fiscale, anche in questo caso è comunque subordinato ai risultati prodotti dalla singola azienda che eroga il premio.
La legge di Bilancio 2017 con effetto retroattivo, ha stabilito che l’erogazione dei benefit in generale (non necessariamente quali surrogati del premio di risultato) possono essere oggetto di contrattazione sia a livello nazionale (primo livello), che decentrata, ossia territoriale e aziendale. (secondo livello)
I premi di risultato erogati in esecuzione di contratti, aziendali o territoriali, stipulati dopo il 24 aprile 2017 (Art. 55 , D.L. 50/2017 ) sono agevolabili nell’importo massimo lordo di euro 3.000,00 anche se corrisposti da aziende che adottano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, consentendo solo in questo caso, di ridurre il proprio carico contributivo di venti punti percentuali relativamente ad una parte di premio di risultato agevolabile non superiore ad euro 800,00 e al lavoratore di non versare su tale importo i contributi a proprio carico.
L’imposta sostitutiva del 10% si applica ai soli premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal Decreto Ministeriale 25 Marzo 2016.
Il predetto provvedimento, peraltro, elenca solo alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali che possono essere previsti dalla contrattazione aziendale o territoriale ai quali i premi devono essere, comunque, commisurati per cui sarà demandata agli estensori degli accordi collettivi ogni altra indicazione di elementi incrementali che dovranno essere verificabili in modo obiettivo utilizzando indicatori numerici o di altro tipo, opportunamente indicati nel contratto e riferiti ad un congruo periodo di tempo anch’esso definito nell’accordo e riportati nell’apposito modello.
Il decreto del Ministero, inoltre, opportunamente opera una netta distinzione tra:
- strutturazione dei premi intesa come l’insieme delle condizioni previste esclusivamente dalla contrattazione collettiva, al verificarsi delle quali matura il diritto alla corresponsione di una data somma;
- condizione di incrementalità degli obiettivi che danno diritto ai benefici fiscali subordinato alla realizzazione di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti dalla norma di legge.
Tali distinzioni costituiscono valide linee-guida nella strutturazione dei “premi” che, al momento della presentazione della dichiarazione di conformità, dovranno essere riportati nell’apposito modello allegato al D.M. n. 25/3/2016 e, unitamente all’accordo, depositati in via telematica al Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione utilizzando esclusivamente, dal 15 settembre 2019, il nuovo portale telematico predisposto dal Ministero del Lavoro (nota n. 2761/2019).
Continuano, comunque, a rimanere esclusi dall’agevolazione i premi di risultato e/o i benefit previsti da accordi individuali tra il datore di lavoro e il lavoratore come già chiarito in passato dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 3/E/2011)
Per quanto attiene la possibilità di erogare un acconto del premio di risultato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/2018 ora ammette la possibilità di applicare il regime agevolato anche all’acconto ma a condizione sia già riscontrabile, al momento dell’erogazione, comunque un incremento in linea con l’obiettivo individuato in contratto anche nel caso, ad esempio, sia proprio il contratto di secondo livello a prevedere erogazioni periodiche (es. trimestrali).
Qualora non sia possibile verificare il raggiungimento dell’obiettivo incrementale entro la data di effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale (di fine anno o di fine rapporto), in quanto ad esempio riscontrabile solo in sede di bilancio, l’imposta sostitutiva potrebbe essere applicata, su iniziativa degli stessi lavoratori dipendenti in sede di presentazione della loro dichiarazione dei redditi), sugli acconti o anticipazioni dei premi di risultato, già erogati nel precedente periodo d’imposta e già assoggettati, al momento del pagamento, a tassazione ordinaria previo rilascio da parte del sostituto d’imposta di nuova CU attestante la sussistenza del presupposto per l’applicazione del beneficio fiscale.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che l’invio tardivo della nuova CU non comporta l’applicazione di sanzioni, dal momento che il ritardo non è causato da un’inadempienza del datore di lavoro ma dal fatto che è stato possibile verificare la spettanza dell’agevolazione solo in un momento successivo al termine ordinario per l’invio della certificazione.