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Archivio newsCrisi d’impresa e transazione fiscale: a quali condizioni?
L’impresa in crisi, che non è in grado di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni tributarie, può ottenerne la falcidia e/o la dilazione di pagamento nel medio lungo termine, facendo ricorso, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, all’istituto della transazione fiscale. Quali sono le condizioni e i presupposti da rispettare? Di questo e di altri temi si parlerà durante il Forum Tax, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con RCS Academy, Corriere della Sera e ANDAF, in programma a Milano il 14 novembre 2019.
La transazione fiscale è obbligatoria ogniqualvolta i debiti erariali vengano pagati in misura non integrale e/o con dilazione, il che, in una situazione di crisi, è ciò che normalmente accade. Ne discende che una domanda di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis L.F., che non preveda il pagamento integrale e senza dilazione dei debiti erariali, è inammissibile se non è assistita da transazione fiscale.
In particolare, l’impresa in crisi può presentare una proposta di transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo, per proporre all’erario il pagamento, sia parziale sia dilazionato, di tutti i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, nonché delle sanzioni e degli interessi a essi relativi, alle seguenti condizioni:
1. se il piano concordatario ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore, tenendo conto della natura privilegiata dei crediti erariali, a quella realizzabile in caso di liquidazione, in base al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, risultante dalla relazione di attestazione redatta da un professionista indipendente munito dei requisiti di cui all’art. 67 L.F.;
2. se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto:
(i) a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore;
(ii) a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei ai crediti delle agenzie fiscali;
(iii) a quelli offerti ai creditori chirografari;
3. se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto il trattamento più favorevole. La medesima regola si applica anche con riguardo ai crediti erariali privilegiati degradati in chirografo per incapienza dell’attivo;
4. nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario, la quota di credito degradata al chirografo venga inserita in un’apposita classe.
Il debitore può presentare una proposta di transazione fiscale anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L.F.. In tali casi l’attestazione prevista dall’art. 182-bis, comma 1, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.
L’art. 182-ter L.F. disciplina anche la transazione previdenziale e assistenziale, volta alla definizione dei crediti di cui sono titolari l’INPS e l’INAIL, il cui regime è peraltro integrato dal decreto interministeriale 4 agosto 2009, con cui i ministri del Lavoro e dell’Economia hanno definito le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie degli accordi sui crediti contributivi.
L’art. 182-ter L.F. individua i presupposti in presenza dei quali la proposta può, e conseguentemente deve, essere accolta (trattandosi di “discrezionalità tecnica” e non di discrezionalità tout court) e, per converso, in assenza dei quali la proposta non può, e quindi non deve, essere accolta.
Tali presupposti sono i seguenti:
a) da un lato è necessario che la soddisfazione degli Enti previdenziali e assistenziali non sia inferiore a quella realizzabile, tenuto conto del privilegio da cui i loro crediti sono assistiti e del valore di mercato dei beni e dei diritti realizzabili mediante la liquidazione dell’impresa debitrice, e che tale convenienza risulti dalla relazione di attestazione resa da un professionista indipendente;
b) dall’altro lato, è necessario che ai creditori assistiti da un grado di privilegio inferiore a quello che assiste i crediti previdenziali e assistenziali, nonché ai creditori chirografari, non sia offerto un trattamento complessivamente migliore di quello previsto per i predetti Enti.
Tuttavia, il D.M. 4 agosto 2009, emanato dai ministri del Lavoro e dell’Economia in base all’art. 32, comma 6, D.L. n. 185/2008, restringe i suddetti presupposti, stabilendo (art. 3, comma 1) che la proposta di transazione previdenziale e assistenziale deve prevedere:
(i) il pagamento dei crediti privilegiati per contributi di cui al numero 1 dell’art. 2778 c.c. e dei crediti per premi in misura integrale;
(ii) il pagamento dei crediti privilegiati per altri contributi e per il 50% degli accessori di cui al numero 8 dello stesso articolo in misura non inferiore al 40%;
(iii) il pagamento di crediti di natura chirografaria, rappresentati per i crediti dell’Istituto dal restante 50% degli accessori, per un importo non inferiore al 30% del rispettivo ammontare (comma 2).
Inoltre, il comma 3 dell’art. 3, pur ammettendo il pagamento dilazionato dei crediti oggetto della transazione, dispone che la dilazione non può essere superiore a 60 rate mensili e quindi a cinque anni.
Per questo motivo l’INPS e l’INAIL rigettano sistematicamente le proposte di transazione previdenziale e assistenziale che non rispettano le condizioni stabilite dal citato decreto.
Tale prassi non è tuttavia conforme all’art. 182-ter L.F., perché il D.M. 4 agosto 2009 è stato emesso in dipendenza di un testo di tale norma, quello vigente nel 2009, che differisce radicalmente dalla disposizione oggi applicabile in virtù delle modifiche apportate al predetto articolo dalla legge n. 232/2016.
Quando il decreto fu emanato, infatti, l’art. 182-ter L.F. non indicava alcun criterio utilizzabile dagli Enti previdenziali e assistenziali per approvare, o meno, le proposte di transazione loro presentate e quindi il D.M. 4 agosto 2009 svolgeva una comprensibile funzione integrativa di tale norma, fornendo dei parametri, ancorché troppo rigidi, impiegabili al predetto fine; ora, però, è lo stesso art. 182-ter, nel suo novellato testo, che prevede un preciso principio cui gli Enti creditori devono attenersi in sede di valutazione delle proposte di transazione loro formulate dalle imprese debitrici nell’ambito di una procedura di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F..
Pertanto, oggi il citato D.M. non è più applicabile, sia perché ne è venuta meno l’utilità, sia perché è incompatibile con l’attuale disposto dell’art. 182-ter L.F.; gli istituti previdenziali e assistenziali dovrebbero prenderne atto e adeguare conseguentemente le loro prassi alla predetta norma di legge.