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Archivio newsAssegno di natalità: ISEE da rinnovare entro il 31 dicembre 2019
Con il messaggio n. 4144 del 2019, l’INPS avvisa che i soggetti che hanno fatto richiesta di erogazione dell’assegno di natalità per figli nati o adottati nel 2018 devono presentare una nuova DSU per il rinnovo dell’ISEE minorenni 2019 entro il prossimo 31 dicembre. Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica, ove siano ricompresi nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si richiede il beneficio, la cui validità termina però al 31 dicembre di ciascun anno.
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 4144 del 13 novembre 2019, in materia di assegno di natalità riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ove siano ricompresi nel nucleo familiare (quadro A) anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si richiede il beneficio.
Le DSU hanno validità dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre.
Affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle predette mensilità sospese agli utenti che non abbiano provveduto ancora a tale adempimento, è necessario presentare la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
Tale adempimento è infatti necessario ai fini del rilascio dell’ISEE minorenni 2019 e, quindi, della corresponsione dell’assegno di natalità.
La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2019 e il conseguente mancato possesso di un ISEE in corso di validità hanno come conseguenza la perdita delle mensilità di competenza del 2019 e la decadenza della domanda di assegno inizialmente presentata.
All’eventuale verificarsi della decadenza, l’utente che abbia a suo tempo presentato domanda e sia ancora in possesso dei requisiti di legge, può presentare una nuova domanda di assegno nel 2020 per il periodo residuo, senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2019 e con decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della nuova domanda.
INPS, messaggio 13/11/2019, n. 4144