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Proposte di transazione fiscale, previdenziale e assistenziale da valutare in base a convenienza e affidabilità

Quali sono i criteri che l’Agenzia delle Entrate e gli Enti previdenziali e assistenziali devono adottare per valutare la bontà delle proposte di transazione fiscale, previdenziale e assistenziale loro formulate? Oltre a un confronto con gli altri creditori per verificare il rispetto del divieto del trattamento deteriore (tanto nel concordato preventivo quanto nell’accordo di ristrutturazione dei debiti), l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL sono chiamati principalmente ad esaminare il requisito della convenienza di tale proposta rispetto alle alternative concretamente praticabili. Di questo e di altri temi si parlerà durante il Forum Tax, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con RCS Academy, Corriere della Sera e ANDAF, in programma a Milano il 14 novembre 2019.

Quali criteri devono utilizzare l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL per valutare la bontà delle proposte di transazione fiscale, previdenziale e assistenziale loro formulate?

In primo luogo, deve essere operato il confronto con gli altri creditori per verificare il rispetto del divieto del trattamento deteriore (tanto nel concordato preventivo quanto nell’accordo di ristrutturazione dei debiti). Inoltre, ai fini della valutazione delle proposte di transazione che vengono formulate loro e dell’espressione del voto che nel concordato ne consegue, l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali e assistenziali devono esaminare il requisito della convenienza di tale proposta rispetto alle alternative concretamente praticabili, costituite generalmente dalla liquidazione giudiziale dell’impresa debitrice.

Si tratta, quindi, di comparare l’importo che il Fisco e tali Enti possono percepire sulla base della proposta di transazione oggetto di esame e, alternativamente, mediante la liquidazione dell’impresa, alla luce dei valori realizzabili attraverso di essa e dell’ammontare attribuibile all’Erario e agli istituti previdenziali e assistenziali sulla base delle legittime cause di prelazione in sede di assegnazione ai creditori delle somme realizzate mediante la liquidazione stessa.

Tale convenienza è oggetto di specifica attestazione da parte del professionista indipendente incaricato dell’attestazione del piano ovvero di altro professionista munito dei requisiti di cui all’art. 67, comma 2, lettera d), L.F., ma l’Agenzia delle Entrate ha il potere di disattendere le risultanze di tale attestazione, qualora la ritenga non attendibile ovvero ritenga non sostenibile il piano di risanamento, esplicitandone i motivi.

Del pari, poiché tutte le previsioni di realizzo dei flussi finanziari futuri, e conseguentemente anche quelle di pagamento dei creditori, si fondano sul piano di risanamento, l’Agenzia deve accertare la sostenibilità del piano, valutando la coerenza delle assunzioni su cui esso si fonda con la situazione di fatto dell’impresa e con i risultati previsti.

In particolare, come già evidenziato nella circolare n. 16/E del 2018, l’Agenzia delle Entrate può contestare i valori di liquidazione indicati nella relazione del professionista all’uopo incaricato qualora appaiano sottostimati o incompleti oppure potrebbe giudicare il piano di risanamento non fattibile, nonostante la presenza di un’attestazione positiva.

Secondo l’Agenzia è inoltre necessario che venga valutata la serietà della proposta, allo scopo di evitare di dar corso a un risanamento a favore di soggetti che hanno sistematicamente e volontariamente omesso nel corso degli anni il versamento delle imposte dovute, accrescendo l’importo dei debiti tributari a vantaggio di altri creditori, così come occorre evitare di concedere stralci a favore di soggetti che hanno compiuto atti distrattivi.

A questo riguardo deve essere tuttavia considerato che scopo della transazione fiscale è quello di consentire al Fisco il recupero dei propri crediti nella misura più elevata possibile; pertanto, se una proposta di transazione è per l’Erario più conveniente di qualsiasi altra soluzione e il piano su cui si fonda è affidabile, tale proposta deve essere approvata dall’Agenzia, in applicazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla commissione di comportamenti censurabili da parte degli amministratori dell’impresa debitrice.

Siffatti comportamenti, da un lato, devono essere considerati ai fini della determinazione delle somme realizzabili in caso di liquidazione e di fallimento attraverso il possibile esercizio di azioni revocatorie e di responsabilità verso gli organi sociali; dall’altro lato, devono essere perseguiti nelle competenti sedi, in particolare a seguito delle modifiche introdotte alla disciplina dei reati fallimentari dal nuovo Codice della crisi d’impresa (art. 341, comma 3), ma non dovrebbero influenzare una valutazione che è prettamente economica, costituita da un calcolo di convenienza economica comparata avente a oggetto le alternative possibilità di recupero del credito.

Deve infine essere valutato l’effetto positivo che il processo di risanamento, di cui la transazione fiscale è parte, produce sia in termini economici generali, in virtù della conservazione di una struttura produttiva e della salvaguardia dell’occupazione del personale in essa impiegato, sia della capacità dell’impresa risanata di generare, direttamente e indirettamente, futuri redditi su cui si renderanno dovute ulteriori imposte da parte dell’impresa stessa, dei suoi dipendenti e dei suoi fornitori, che certamente non verrebbero prodotti in caso di fallimento di quest’ultima.

Anche questi fattori devono quindi essere tenuti in considerazione ai fini della valutazione della convenienza della proposta di transazione fiscale nel suo complesso e della comparazione tra il soddisfacimento offerto e quello alternativo in particolare.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2019/11/14/proposte-transazione-fiscale-previdenziale-assistenziale-valutare-base-convenienza-affidabilita

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