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Bonus Renzi 80 euro: come cambierà dal 2020

Anche nel disegno di legge di Bilancio per il 2020 viene posta una grande attenzione alle misure fiscali in busta paga, attraverso un restyling di una delle norme più discusse degli ultimi anni: il “bonus IRPEF 80 euro” o, come più spesso viene definito, “bonus Renzi” introdotto nel 2014. Se le ipotesi contenute nella Manovra verranno confermate si potrebbe avere sia un ampliamento della misura, che della platea dei beneficiari per mezzo dell’aumento del limite massimo di reddito del singolo percettore: da 26.600 a circa 35.000 euro. Potrebbe essere una soluzione per spingere la nostra economia verso la tanto sospirata crescita?

Se verranno confermate le ipotesi contenute nel disegno di legge di Bilancio 2020 verranno ampliate sia la misura del bonus 80 euro (da 960 a circa 1000/1050 euro annui), che la platea dei beneficiari per mezzo dell’aumento del limite massimo di reddito del singolo percettore (da 26.600 a circa 35.000 euro).

L'articolo 13 comma 1-bis del TUIR D.P.R. n. 917/1986 riconosce un credito fiscale ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, a condizione che l’imposta lorda determinata su detti redditi sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Tale misura, introdotta dall’articolo 1 del D.L. n. 66/2014 ed inizialmente prevista per il solo anno 2014, è stata resa strutturale modificando l’articolo 13 del TUIR ad opera dell’articolo 1 comma 12 della legge di Stabilità per il 2015 (l. n. 190/2014).

Più di recente, l’articolo 1 comma 132 della legge di Bilancio per il 2018 (l. n. 205/2017) ha ridefinito (aumentandoli) i limiti massimi di reddito dei beneficiari, anche al fine di evitare che il verificarsi di un effetto simile al “fiscal drag” in occasione di contrattuali concessi ad alcune categorie di lavoratori, potesse vanificarne gli effetti a causa di un inopportuno “taglio” del bonus per i lavoratori con un reddito in prossimità della soglia massima prevista.

Tale credito non concorre alla formazione del reddito ed è pari a 960 euro, ma l’importo si riduce proporzionalmente se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro fino ad azzerarsi in corrispondenza della soglia di reddito di 26.600 euro.

A differenza di quanto avviene con le altre tipologie di detrazione, i sostituti riconoscono il credito in via automatica senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari, e lo ripartiscono tra le retribuzioni erogate nel periodo d’imposta.

I soggetti beneficiari sono i percettori di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati al lavoro dipendente. Sono invece escluse dal beneficio intere categorie di soggetti quali i titolari di redditi da pensione, i titolari di redditi da lavoro autonomo o d'impresa ed i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma.

Se da un lato l’esclusione di tali soggetti risulta coerente con la finalità originaria della norma, ossia il taglio del cuneo fiscale relativo al lavoro dipendente nei settori produttivi, essa è però totalmente ingiustificata dal punto di vista dell’equità fiscale in quanto, a parità di reddito imponibile, le trattenute operate risultano nettamente differenziate.

Inoltre, sono esclusi dal bonus anche i contribuenti che presentano particolari situazioni soggettive come gli "incapienti", ossia coloro che hanno un'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito, ed i soggetti che svolgono la loro attività di lavoratori dipendenti nei confronti di datori che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta. Questi ultimi possono comunque richiedere il riconoscimento del credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.

Il sostituto d'imposta deve innanzitutto verificare la natura del reddito erogato e determinare il reddito complessivo previsionale per l’intero periodo d’imposta, senza considerare i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività.

L’importo del bonus è pari a:

- 960 euro per reddito complessivo fino a 24.600 euro;

- 960 euro riproporzionati in funzione del rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro.

Il dettato normativo può essere descritto più efficacemente per mezzo della seguente tabella:

Reddito annuo complessivoBonus spettante
Da 0 a 8.174zero
Da 8.174 a 24.600960
Da 24.600 a 26.600960 x (26.600 – RC*)/2.000
Oltre 26.600zero

*RC = Reddito Complessivo

Se confrontiamo la tabella precedente con quella relativa alle detrazioni da lavoro dipendente (estrapolata anch’essa con le stesse logiche dal dettato normativo), risulta evidente come il bonus 80 euro rappresenti una misura molto lontana dalla sofisticata equità generata dalle formule di calcolo seguenti:

Reddito complessivoImporto detrazioni
da Zeroa € 8.000,00€ 1.880,00
da € 8.000,00a € 28.000,00978 + {902 x [(28000 - RC): 20000]}
da € 28.000,00a € 55.000,00978 x [(55000 - RC): 27000]
oltre € 55.000,00 € 0,00

La critica più evidente riguarda dunque l’effetto “on/off” del bonus, che appare e scompare in maniera repentina in corrispondenza dei redditi a cavallo della soglia inferiore, e la sua rapida diminuzione fino all’azzeramento per i redditi superiori ai 24.600 euro.

L’esperienza quotidiano ci insegna che la gestione dei lavoratori con redditi attorno agli 8000 euro è quella più critica; sono proprio i redditi più bassi quelli che necessitano del bonus e che certamente gradiscono l’applicazione mensile del medesimo. Gli effetti del conguaglio fiscale di fine anno destano però grandi preoccupazioni: se si verificano eventi che determinano una (seppur lieve) riduzione del reddito complessivo annuo, l’ipotesi della restituzione dell’intero bonus in unica soluzione nel mese di dicembre è assolutamente reale.

In termini concreti, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro part time può facilmente soffrire per situazioni inaspettate quali la malattia, il ricorso agli ammortizzatori sociali o la maternità; rispetto al reddito complessivo presunto, preso a riferimento per l’applicazione del bonus mensile in busta paga, il reddito effettivo a fine anno può rivelarsi inaspettatamente “sotto la soglia” determinando la spiacevole situazione di dover recuperare l’intero importo annuo in una busta paga certamente non ricca ed a fronte di un reddito che non merita un trattamento penalizzante.

D’altro canto, non si può negare che la misura sia assolutamente efficace in termini di facilità di lettura, in quanto la sua presenza risulta evidente nella busta paga di tutti i percettori; al contrario, le ordinarie e sofisticate detrazioni d’imposta soffrono per i criteri di calcolo molto più complessi che sfuggono spesso alla comprensione del beneficiario, perdendo così la sfida sul piano della mera popolarità.

L’insieme delle norme e delle prassi che definiscono un mondo equo ma teorico rischia dunque di vedere ampliarsi la distanza da un mondo reale composto da cittadini sempre più attenti agli aspetti più concreti.

Se dunque la ricerca dell’equità fiscale suggerirebbe di sostituire il bonus IRPEF con altre nuove tipologie di detrazione impostate secondo criteri matematici simili a quelli ordinari, la gestione pragmatica del bonus Renzi appare vincente sul piano della stretta opportunità e del consenso.

Sulla scorta delle vicende del recente passato, appare necessario mettere in evidenza che, se verranno confermate le ipotesi attualmente circolanti, nel disegno di legge di Bilancio 2020 verranno ampliate sia la misura del bonus (da 960 a circa 1000/1050 euro annui), che la platea dei beneficiari per mezzo dell’aumento del limite massimo di reddito del singolo percettore (da 26.600 a circa 35.000 euro).

Pare dunque che le “luci” e le “ombre” del bonus siano destinate ad essere perpetuate anche nei prossimi periodi d’imposta, allargando la platea dei percipienti. Senza, tuttavia, risolvere le criticità sostanziali di questa discussa misura fiscale.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/11/15/bonus-renzi-80-euro-cambiera-2020

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