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Archivio newsSocietà quotate: come cambiano le politiche di remunerazione degli amministratori
Assonime, nella circolare n. 21 del 2019, ha analizzato le novità in tema di remunerazione degli amministratori che, a seguito del recepimento della direttiva SHRD2, risulta particolarmente complesso e severo a causa dell’introduzione del voto vincolante sulla politica di remunerazione degli amministratori, unitamente al mantenimento di alcune previsioni quali l’estensione dell’ambito soggettivo delle disposizioni applicabili anche a organi di controllo e dirigenti con responsabilità strategiche e oggettive e l’applicazione della trasparenza delle remunerazioni anche ricevute da società collegate. Aggiornato anche il regime sanzionatorio.
Il D.L.gs n. 49/2019 ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2017/828 del 17 maggio 2017 (SHRD2) modificando il codice civile, con riferimento alla disciplina delle operazioni con parti correlate, e intervenendo sul TUF, con riferimento alle disposizioni in materia di identificazione degli azionisti, alla remunerazione degli amministratori e al diritto di porre domande, introducendo una nuova sezione sugli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali e dei proxy advisors, e aggiornando il regime sanzionatorio.
In particolare, per recepire la nuova disciplina della remunerazione degli amministratori, è stato modificato l’art. 123-ter del TUF apportando le seguenti principali novità.
La prima novità consiste nell’inserimento della lettera a) del comma 3 del nuovo 123-ter del TUF: “e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo”. Tale modifica estende così le disposizioni sulla politica di remunerazione anche ai componenti degli organi di controllo.
Secondo Assonime, come scritto nella circolare n. 21/2019 “Il recepimento della direttiva shareholder rights II nell’ordinamento italiano”, l’inserimento sopraccitato ha lo scopo di ricomprendere i membri del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e non i membri del collegio sindacale.
La seconda importante novità è l’introduzione nel TUF della seguente frase: “la politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo”.
Il perseguimento della sostenibilità diviene dunque un criterio su cui improntare la politica di remunerazione. L’ Associazione, specifica che dal testo della Direttiva emerge tuttavia che i criteri legati alla responsabilità sociale sono utilizzati per la politica di remunerazione se così valutato dalla società; lasciando quindi la discrezionalità necessaria in base alla strategia aziendale.
La terza e più importante novità del D.L.gs n. 49/2019 è l’introduzione del voto vincolante dei soci per la approvazione delle politiche di remunerazione. Ai soci devono votare con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa, e comunque almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica medesima.
Per Assonime, le modifiche per le quali occorre procedere a una nuova sottoposizione all’assemblea sono solo quelle che impattano su tale politica in modo significativo. Quali ad esempio le modifiche ai criteri di performance della remunerazione variabile, ai periodi di differimento della remunerazione variabile; mentre non dovrebbero intendersi come modifiche significative, le modifiche ai tipi di fringe benefit, se non impattano sull’ammontare della remunerazione.
Qualora l'assemblea dei soci non approvi la politica di remunerazione sottoposta al voto, la società continuerà a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti. Secondo Assonime per essere conformi alle prassi vigenti dovrebbe bastare attenersi alle raccomandazioni del Codice di autodisciplina.
Per quanto riguarda la relazione ex post il D.L.gs n. 49/2019 introduce, in primo luogo la previsione per cui la seconda sezione della relazione debba illustrare come la società ha tenuto conto del voto espresso l’anno precedente sulla seconda sezione. Come sottolineato da Assonime, il D.L.gs n. 49/2019 mantiene la previsione di trasparenza dei compensi corrisposti a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalle società collegate.
In secondo luogo, viene previsto un voto non vincolante che l’assemblea annuale di approvazione del bilancio è chiamata ad esprimere. La Direttiva europea aveva dato la possibilità agli ordinamenti di esentare le PMI dall’obbligo di voto, tuttavia il nostro legislatore ha deciso di non esercitare questa opzione, in contro tendenza con la necessità di semplificazione per incentivare le quotazioni.
L’Associazione ricorda che la combinazione del voto vincolante sulla politica di remunerazione e del voto consultivo sulla relazione dei compensi fa sì che nell’ordine del giorno dell’avviso di convocazione dell’assemblea occorra prevedere (quando la politica di remunerazione venga sottoposta all’assemblea per la relativa votazione e quindi almeno ogni 3 anni e in caso di modifiche alla stessa) due distinte votazioni: una vincolante sulla politica di remunerazione e una non vincolante sulla relazione sulla remunerazione.
Infine, il D.L.gs n. 49/2019 introduce l’obbligo per i revisori di verificare l’avvenuta predisposizione della relazione, senza tuttavia dover fornire un giudizio di merito.
Il D.L.gs n. 49/2019 introduce alcune sanzioni amministrative pecuniari da euro 10.000 a 250.000 e da sanzioni amministrative non pecuniarie previste dal comma 1 dell'articolo 192-bis, in capo alla società e ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, qualora la loro condotta abbia determinato la violazione del 123-ter del TUF.
Infine, è stata prevista la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 100.000 in capo al revisore che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della seconda sezione della relazione sulla remunerazione (art. 193, comma 1-sexies).