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Archivio newsTurismo e pubblici esercizi: quale contribuzione pagare nei “rapporti extra”
I contratti collettivi nazionali dei settori Turismo e Pubblici esercizi prevedono per i contratti di lavoro a tempo determinato prestazioni lavorative extra, per speciali servizi di durata non superiore a tre giorni. Come si calcola la contribuzione aggiuntiva da applicare oltre quella ordinariamente prevista? Si applica il solo contributo addizionale dell’1,4% previsto per tutti i contratti a tempo, oppure anche la contribuzione maggiorata pari allo 0,50% prevista dal decreto Dignità, con riferimento ai contratti a tempo determinato e alle somministrazioni a termine? Si attende un chiarimento ministeriale.
L’art. 29, comma 2, del TU sui contratti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015), esclude dall’applicazione delle regole e dei limiti previsti per i contratti a tempo determinato i rapporti “extra”. Detti rapporti sono identificati tra quelli disciplinati dai contratti collettivi dei settori del turismo e dei pubblici esercizi, per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni.
In pratica, stante l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente al Centro per l’Impiego, la contrattazione collettiva ha la possibilità di regolamentare diversamente l’utilizzo di queste prestazioni, per loro natura brevi e che permettono di facilitare particolari esigenze organizzative di taluni settori produttivi con caratteristiche straordinarie, che altrimenti sarebbero destinate a rimanere nel sommerso.
Parliamo di attività brevi previste nelle strutture recettizie (ad esempio, alberghi, agriturismo, etc.) ovvero presso ristoranti e bar.
Il punto di partenza, per individuare i rapporti brevi - oltre alla loro durata (non superiore a tre giorni) - è identificato nella contrattazione collettiva che è deputata ad individuare gli speciali servizi in cui è ammesso il ricorso al lavoro extra.
Per contratti collettivi incaricati all’individuazione dei rapporti brevi, devono intendersi tutti i contratti nazionali, territoriali e aziendali che rispettano i vincoli imposti dall’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 e cioè stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, per quanto attiene ai contratti collettivi aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
In particolare, andranno “inquadrati” tutti i servizi speciali che attengono a prestazioni di lavoro di natura provvisoria, eccezionale e imprevedibile, che non rientra nell’ordinario ciclo organizzativo produttivo del datore di lavoro.
Il tema affrontato nell’articolo sarà oggetto di approfondimento e discussione in aula nel secondo incontro dell’edizione 2019/2020, dedicato agli “Accordi di II livello”.
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Una volta identificato il tipo di rapporto, vediamo il tipo di contribuzione da applicare oltre quella ordinariamente prevista: il riferimento è alle contribuzioni addizionali e maggiorate.
Il legislatore, al comma 28 della legge n. 92/2012 (riforma Fornero), ha prescritto l’obbligo del versamento di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti quei rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. Questa disposizione è operativa anche per i servizi extra fino a 3 giorni, in virtù del fatto che trattasi di rapporti di lavoro a tempo e quindi non stabili.
Nel 2018, con il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), il legislatore ha previsto un ulteriore contributo, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, da corrispondere “in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione”.
Il legislatore, così facendo, ha identificato espressamente 2 tipologie contrattuali alle quali va applicata la maggiorazione:
- il contratto a tempo determinato;
- la somministrazione a termine,
esentando esclusivamente i rapporti a tempo determinato del settore domestico.
Parliamo di una maggiorazione contributiva che il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 17/2018, ha identificato essere crescente a ogni rinnovo di contratto a termine (la contribuzione non si applica in caso di proroga del contratto in essere).
Esempio - 1° contratto a tempo determinato: 1,40% - 2° contratto a tempo determinato: 1,90% = 1,40 + 0,50 - 3° contratto a tempo determinato: 2,40% = 1,40 + (0,50 x 2 rinnovi) - 4° contratto a tempo determinato: 2,90% = 1,40 + (0,50 x 3 rinnovi) |
Detto ciò, la riflessione riguarda proprio l’applicazione di questo ultimo “balzello” alle prestazioni extra così come disciplinate dai contratti collettivi del turismo e dei pubblici esercizi, in quanto, a mio avviso, non dovuto.
La considerazione nasce dal fatto che “i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni” per quanto considerati “rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato” non possono rientrare nella tipologia contrattuale espressamente prevista dal legislatore del decreto Dignità per l’applicazione del contributo maggiorato (0,50%) e cioè “contratto a tempo determinato”, in quanto proprio l’art. 29 del TU sui contratti di lavoro lo esclude da tale tipologia contrattuale (lettera b) non utilizzando neanche il termine “determinato” come invece fa quando prevede l’esclusione, dal campo di applicazione del capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”), dei dirigenti (lettera a), del personale docente e ATA (lettera c) e del personale universitario (lettera d).
In definitiva, a mio modesto avviso, a differenza dal contributo addizionale dell’1,4% previsto per tutti i contratti a tempo (non a tempo indeterminato) la contribuzione maggiorata dello 0,50% può essere applicata esclusivamente alle 2 tipologie contrattuali espressamente individuate dal legislatore: contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, e non anche ai “rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni” che non vengono evidenziati quali rapporti a tempo determinato e che, addirittura, vengono esclusi dal loro campo di applicazione.
Detto ciò, sarebbe il caso di un chiarimento ministeriale in tal senso, al fine di dipanare ogni dubbio in merito.
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