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Archivio newsUtili e riserve: vincoli per la distribuzione e tassazione nelle società di capitali
L’Accademia Romana di Ragioneria analizza gli aspetti civilistici, contabili e fiscali della distribuzione dei dividendi e delle riserve nelle società di capitali e la relativa tassazione con la Nota Operativa n. 19/2019, dal titolo “Utili e riserve nelle società di capitali: definizione, procedure e vincoli per la distribuzione e tassazione”. Oltre ad indicare gli aspetti pratici per la distribuzione dell’utile d’esercizio, la nota operativa è corredata da esempi di scritture contabili e nella stessa viene evidenziato che, a partire dal 1° gennaio 2019 si applica una tassazione omogenea del 26% per tutti i tipi di partecipazioni (qualificate e non qualificate) e che i parametri che incidono sulla tassazione dei dividendi sono: natura del soggetto percettore, percentuale di partecipazione rispetto al capitale sociale, residenza fiscale della società partecipata.
L’Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 19/2019 avente ad oggetto “Utili e riserve nelle società di capitali: definizione, procedure e vincoli per la distribuzione e tassazione” con cui analizza gli aspetti civilistici, contabili e fiscali della distribuzione dei dividendi e delle riserve nelle società di capitali e la relativa tassazione.
L’ammontare della distribuzione degli utili, di riserve di utili, di riserve di capitali o di riserve in sospensione d’imposta è oggetto di delibera dell’assemblea dei soci. Al fine di tutelare il patrimonio societario e garantire i creditori sociali e tutti gli interessati coinvolti, la distribuzione degli utili di esercizio e delle riserve è vincolata ad una serie di limitazioni, sia di carattere civile che fiscale.
Il codice civile dispone un primo vincolo di destinazione dell’utile stabilendo che “dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale”. Inoltre prevede che si possono distribuire utili solo se realmente conseguiti e che in presenza di perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
E’ previsto inoltre che, non si possa dar luogo alla ripartizione dell’utile nei casi in cui:
- nell’attivo dello Stato Patrimoniale della società siano iscritte immobilizzazioni immateriali, quali i costi di impianto e di ampliamento o i costi di sviluppo non coperti da riserve disponibili;
- la società, in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi, ha in circolazione obbligazioni il cui ammontare eccede il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite;
- alla formazione dell’utile abbiano concorso plusvalori iscritti a Conto economico su “partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto”;
- qualora la società abbia emesso prestiti obbligazionari che siano maggiori al 200% del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite.
Possono essere imposti dei vincoli alla distribuzione degli utili anche dallo Statuto societario o dalla stessa assemblea.
In merito alla distribuzione delle riserve, ossia alla possibilità di erogazione ai soci (es. sotto forma di dividendi) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva, la nota operativa osserva che il Codice civile non contiene alcuna disciplina organica di disponibilità delle riserve di patrimonio netto nonché le fattispecie di indisponibilità e/o indistribuibilità delle medesime.
E’ il Principio contabile OIC 28 che precisa quando le riserve sono distribuibili o non distribuibili.
In particolare, le riserve, quando considerate disponibili, possono essere utilizzate per:
- l’aumento gratuito del capitale sociale;
- la copertura di perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti;
- il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio;
- la distribuzione ai soci e la destinazione a scopi specifici.
Le riserve possono essere non distribuibili sia per legge che per disposizione dello statuto sociale ed anche dalle norme fiscali.
Il Fisco, al fine di tutelare le entrate tributarie, pone dei vincoli alla distribuzione degli utili e delle riserve di bilancio ai soci e, nello specifico stabilisce che sia vietata la distribuzione di riserve di capitali se nel patrimonio netto sono presenti riserve di utili. Per presunzione assoluta quindi, le prime riserve che vanno distribuite sono quelle che generano tassazione in capo ai soci.
La materia risulta alquanto complessa, per cui l’Accademia Romana di Ragioneria consiglia, al fine di evitare sanzioni sia amministrative che penali, di effettuare gli opportuni controlli sia di natura civile che fiscale prima della distribuzione degli utili e delle riserve.
La nota operativa evidenzia che i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, sono assoggettati integralmente a tassazione, con ritenuta a titolo d’imposta, ad aliquota del 26%.
Tale tassazione riguarda gli utili percepiti da persone fisiche per partecipazioni qualificate detenute non in regime d’impresa. In maniera analoga, anche le plusvalenze realizzate a titolo oneroso di partecipazioni qualificate sono assoggettate a imposta sostitutiva del 26% a decorrere dai redditi diversi realizzati dall’anno 2019.
Per determinare la tassazione della distribuzione dei dividendi da parte delle società di capitali occorre primariamente fare una distinzione in funzione del soggetto a cui sono attribuiti. In particolare:
- se il soggetto che percepisce gli utili è un soggetto IRES (società di capitali, società cooperativa, di mutua assicurazione, ovvero un ente pubblico o privato diverso dalle società), che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, e sia residente nel territorio dello Stato, gli utili attribuitigli da una società o ente residente sono soggetti a tassazione nel limite del 5% del loro ammontare essendo esclusi dalla formazione del reddito della stessa società per il 95% del loro ammontare;
- se gli stessi soggetti sono residenti in Italia e percepiscono gli utili o riserve da società non residenti, sono soggetti alla stessa tassazione a condizione che la società o ente erogante risiede in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata, o, se residenti in questi ultimi, sia stato avanzato interpello preventivo a cui è stata data risposta favorevole; in caso contrario tutti i dividendi provenienti da Paesi Black sono tassati integralmente (100%);
- nel caso in cui una società di capitali italiana eroga dividendi a una società di capitali fiscalmente residente in un Paese Extra – UE, è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, sia che si tratti di partecipazioni qualificate o di partecipazioni non qualificate;
- quando le controllate estere erogano dividendi alla casa madre, che può essere sia italiana che estera, i dividendi scontano una ritenuta variabile dal 10% al 30% a seconda della normativa fiscale del paese di residenza della controllata;
- per il socio persona fisica titolare di una partecipazione qualificata, partire dall’anno 2018, la Legge 205/2017 ha previsto per le partecipazioni qualificate una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Idividendi percepiti da un soggetto: persona fisica, imprenditore o non imprenditore, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono percepiti;
- per il socio persona fisica titolare di partecipazione non qualificata in una società di capitali, la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta da parte della società erogante di una ritenuta a titolo di imposta del 26% applicata sull’intero importo percepito come dividendo, senza possibilità di opzione per la tassazione ordinaria per il socio percettore. Pertanto, il socio non dovrà inserire tale reddito nella propria dichiarazione.
La nota operativa, oltre ad indicare gli aspetti pratici per la distribuzione dell’utile d’esercizio, è corredata da esempi di scritture contabili.
In definitiva, nello studio viene evidenziato che, con il DM 26 maggio 2017, sono state rideterminate le percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze al fine di tener conto della riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017, prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2019 si applica una tassazione omogenea del 26% per tutti i tipi di partecipazioni (qualificate e non qualificate).
I parametri che incidono sulla tassazione dei dividendi sono:
- natura del soggetto percettore;
- percentuale di partecipazione rispetto al capitale sociale;
- residenza fiscale della società partecipata.