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Archivio newsCCNL dipendenti da proprietari di fabbricati: previsti aumenti retributivi
Confedilizia con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, in data 26 novembre 2019, hanno rinnovato la parte economica del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati. Sono previsti aumenti dello stipendio conglobato, riferiti ai livelli A3/A4, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022.
Per i dipendenti da proprietari di fabbricati, in data 26 novembre 2019, è stata rinnovata la parte economica del CCNL. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022. Le Parti si rivedranno per la stesura integrale del rinnovo contrattuale.
Sono previsti i seguenti aumenti dello stipendio conglobato, riferiti ai livv. A3/A4, da riparametrare (gli aumenti tengono conto dell'incremento del contributo per l'assistenza sanitaria integrativa riconosciuto dall'accordo 16 settembre 2015.):
- euro 25 dal 1° gennaio 2020;
- euro 25 dal 1° gennaio 2021;
- euro 5 dal 1° gennaio 2022. In alternativa a questo ultimo aumento, le Parti possono prevedere un uguale aumento del contributo di assistenza sanitaria a vantaggio dei familiari.
Dal 1° gennaio 2020, per il lavoratore cui venga assegnata anche la lavatura dei bidoni, dovrà essere prevista un'indennità, ulteriore rispetto a quelle per il confezionamento sacchi/bidoni rifiuti e movimentazione rifiuti, pari a euro 0,50 per ciascuna unità immobiliare.
Dal 1° gennaio 2020, le indennità ritiro raccomandate devono essere, per ogni unità immobiliare, le seguenti:
- ritiro sole raccomandate: euro 0,63 negli immobili ad uso prevalentemente abitativo ed € 0,88 negli immobili ad uso prevalentemente non abitativo (valori attuali);
- ritiro raccomandate e pacchi (Amazon, corrieri, ecc.): euro 1,00 negli immobili ad uso prevalentemente abitativo ed euro 1,30 negli immobili ad uso prevalentemente non abitativo.
L'indennità fino al 20° giorno viene elevata dal 56% al 60% della retribuzione globale giornaliera.
In caso di malattia di durata non superiore a 14 giorni, l'indennità decorrerà dal 3º giorno di malattia (i primi 2 giorni sono comunque computati nei 180 giorni di carenza).
L'indennità decorrerà dal 1º giorno per le malattie superiori a:
- 9 giorni dal 1° gennaio 2020;
- 8 giorni dal 1° gennaio 2022.
Accordo 26/11/2019