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S.r.l.: le proposte dei commercialisti sulla nomina dell’organo di controllo

Rinviare la nomina dell’organo di controllo successivamente al 16 dicembre 2019, appare soluzione ragionevole e quanto mai opportuna tenuto conto che, se l’organo di controllo interno venisse nominato alla fine dell’anno, lo stesso non potrebbe esercitare la propria attività di vigilanza, con carattere di continuità, durante l’esercizio. Lo mette in evidenza il CNDCEC nel documento “La nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l. Alcune proposte”. Inoltre, anticipando la nomina dell’organo di controllo alla data in cui la società delibera la modifica dello statuto, vale a dire entro il 16 dicembre 2019, si potrebbe verificare l’ipotesi in cui il collegio sindacale una volta nominato, si veda retribuito un compenso calcolato sul triennio di riferimento che non ricomprenda l’ulteriore attività che sarà tenuto comunque ad effettuare ai fini dell’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato un documento con cui presenta alcune proposte sulla nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l.

Nell’ambito degli incontri e delle interlocuzioni tenuti con le Istituzioni e il Ministero, e in collaborazione con Confindustria ma anche con Unioncamere, il Consiglio Nazionale ha espresso la necessità di accordare alle s.r.l., obbligate a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale a seguito delle modifiche dei parametri indicati nell’art. 2477, secondo comma, c.c., la possibilità di procedere alle nomine del collegio sindacale o del sindaco unico anche successivamente al 16 dicembre 2019, scadenza indicata nell’art. 379, terzo comma, del Codice della crisi.

Il Consiglio ritiene inoltre che le previsioni di cui all’art.379, terzo comma, del Codice della crisi, nel rispetto di un’interpretazione di sistema, siano da coordinare:

- con le vigenti disposizioni in punto di approvazione del bilancio di esercizio di cui all’art. 2478-bis c.c.;

ovvero, in alternativa

- con la soluzione tratteggiata nell’art. 2477, quinto comma, c.c.

In entrambi i casi i soci prenderebbero atto dei mutati limiti dimensionali che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale, inoltre si avrebbe una simmetria tra il momento in cui l’organo di controllo viene nominato e il momento in cui esso cessa dalle proprie funzioni, privilegiando, tanto per la nomina, quanto per la scadenza, l’intervallo temporale in cui i soci sono solitamente convocati per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

Con riferimento all’organo di controllo, è utile osservare, infatti, che:

- i sindaci restano in carica tre esercizi dal momento in cui vengono nominati e cessano dalle proprie funzioni alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

- per l’intero periodo di durata del loro ufficio, i sindaci maturano il diritto alla retribuzione determinata dall’assemblea all’atto di nomina;

- in occasione dell’approvazione del bilancio, il collegio sindacale è chiamato a redigere la relazione ex art. 2429, secondo comma, c.c. che racchiude il resoconto annuale dell’attività di vigilanza espletata: essa rappresenta il documento con cui il collegio informa i soci dell’attività svolta anche, eventualmente, in funzione di emersione tempestiva della crisi secondo le novellate previsioni del Codice della crisi.

Il Consiglio Nazionale ritiene che rinviare la nomina dell’organo di controllo successivamente al 16 dicembre 2019, appare soluzione ragionevole e quanto mai opportuna tenuto conto che, se l’organo di controllo interno venisse nominato alla fine dell’anno, lo stesso non potrebbe esercitare la propria attività di vigilanza, con carattere di continuità, durante l’esercizio. Un organo di controllo nominato a fine 2019, in ordine all’esercizio 2019, non potrà rendere un’esaustiva informativa destinata ai soci, non avendo svolto alcuna attività in adempimento dei propri doveri. La nomina dell’organo di controllo, pertanto, sarà di fatto priva di effetti concretamente misurabili in relazione allo svolgimento delle tipizzate funzioni di vigilanza.

Inoltre, anticipando la nomina dell’organo di controllo alla data in cui la società delibera la modifica dello statuto, vale a dire entro il 16 dicembre 2019, si potrebbe verificare l’ipotesi in cui il collegio sindacale una volta nominato, si veda retribuito un compenso calcolato sul triennio di riferimento che non ricomprenda l’ulteriore attività che sarà tenuto comunque ad effettuare ai fini dell’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

CNDCEC-FNC, “La nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l. Alcune proposte”, dicembre 2019

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/organi-societari/quotidiano/2019/12/06/srl-proposte-commercialisti-nomina-organo-controllo

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