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Archivio newsReddito e pensione di cittadinanza: autocertificazione del patrimonio immobiliare per cittadini stranieri
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che indica le modalità con cui i cittadini stranieri che hanno presentato domanda di erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza devono integrare la stessa con una autocertificazione che riguardi i requisiti reddituali e patrimoniali.
Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cui si prevede che, ai fini dell'accoglimento della richiesta del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, i cittadini degli Stati o territori riportati nell’elenco allegato al decreto, sono tenuti a produrre l'apposita certificazione (di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2019) rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio. L'elenco è aggiornato sulla base delle informazioni che dovessero eventualmente rendersi disponibili, anche mediante la rete diplomatica, sulla possibilità di acquisire presso gli Stati o territori esteri la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE.
Il provvedimento riguarda i seguenti Paesi:
- Regno del Bhutan
- Repubblica di Corea
- Repubblica di Figi
- Giappone
- Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
- Islanda
- Repubblica del Kosovo
- Repubblica del Kirghizistan
- Stato del Kuwait
- Malaysia
- Nuova Zelanda
- Qatar
- Repubblica del Ruanda
- Repubblica di San Marino
- Santa Lucia
- Repubblica di Singapore
- Confederazione svizzera
- Taiwan
- Regno di Tonga.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 21/10/2019 (G.U. 5/12/2019, n. 285)