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Archivio newsAccordo UE-Singapore: l’eliminazione dei dazi incrementa gli scambi commerciali
Le oltre ottomila imprese italiane che effettuano esportazioni verso Singapore possono beneficiare, dal 21 novembre 2019, del nuovo accordo di libero scambio tra l’UE e il paese del sud-est asiatico, che prevede una serie di disposizioni in materia doganale volte a facilitare ulteriormente gli scambi commerciali. In particolare, le parti si sono impegnate a sopprimere i propri dazi doganali sulle merci originarie dell’altra parte. Questo significa che Singapore eliminerà tutti i rimanenti dazi su determinati prodotti dell’UE e si impegnerà a mantenere invariato l’attuale accesso in esenzione daziaria per tutti gli altri prodotti europei. E’ stato, altresì, concluso un accordo di protezione degli investimenti, che però entrerà in vigore solo dopo essere stato ratificato da tutti gli Stati membri dell’UE secondo le rispettive procedure nazionali.
Lo scorso 21 novembre è entrato in vigore l’accordo bilaterale di libero scambio sottoscritto tra l’Unione Europea e Singapore, così come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GU L 294) del 14 novembre 2019.
L’accordo in questione assume una notevole rilevanza prospettica, in primo luogo perché si inserisce in un contesto di intense relazioni economico-commerciali già in essere tra l’Unione europea e il gruppo di Paesi del sud-est asiatico denominato “ASEAN” (Filippine, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Birmania, Laos, Cambogia), di cui Singapore rappresenta il principale partner commerciale europeo.
In secondo luogo, perché Singapore riveste un evidente ruolo strategico non solo per il proprio mercato locale, ma anche (e soprattutto) quale porta di accesso al più vasto mercato di tutto il sud-est asiatico, in ragione dell’altissimo livello qualitativo che caratterizza le sue infrastrutture e i suoi apparati logistici.
Con particolare riferimento all’Italia, le imprese che esportano verso Singapore sono oltre ottomila, per un valore complessivo delle esportazioni che eccede i 2 miliardi di euro; le importazioni, invece, fanno registrare un valore di oltre 400 milioni di euro.
Le esportazioni italiane verso Singapore interessano tradizionalmente i seguenti prodotti: macchinari per la lavorazione industriale, mezzi di trasporto, prodotti elettrici, prodotti chimici, articoli in pelle, prodotti delle altre industrie manufatturiere (moda, lusso, gioielli), metalli lavorati e prodotti alimentari. Viceversa, i principali prodotti importati dal nostro Paese sono: combustibili, macchine ed attrezzature per trasporti, prodotti manufatti e prodotti chimici.
In questo contesto, l’accordo di libero scambio prevede una serie di disposizioni in materia doganale volte a facilitare ulteriormente gli scambi commerciali e a rafforzare la cooperazione tra UE e Singapore.
Per quanto concerne l’aspetto daziario, le parti si sono impegnate a sopprimere i propri dazi doganali sulle merci originarie dell’altra parte.
Questo significa che Singapore eliminerà tutti i rimanenti dazi su determinati prodotti dell’UE (come ad esempio le bevande alcoliche) e si impegnerà a mantenere invariato l’attuale accesso in esenzione daziaria per tutti gli altri prodotti dell’UE.
Dal lato europeo, oltre l'80% delle merci importate da Singapore entreranno nel territorio doganale dell’UE in esenzione da dazi. I rimanenti dazi Ue saranno eliminati nell’arco dei 3 o 5 anni successivi, a seconda del tipo di prodotto importato. Le categorie che beneficeranno dell’eliminazione immediata dei dazi Ue sono quelle dei prodotti elettronici, farmaceutici, petrolchimici e dei prodotti agricoli trasformati. I restanti dazi UE su alcuni tipi di tessili e tappeti saranno eliminati entro 3 anni, mentre quelli su biciclette, frutta, cereali e calzature sportive saranno eliminati nell’arco di 5 anni.
Sotto il profilo operativo, affinché i prodotti originari dell’UE e di Singapore possano beneficiare del trattamento tariffario preferenziale sopra accennato, occorre che l’operatore economico attesti la loro origine (preferenziale) mediante la presentazione di una apposita dichiarazione, da rilasciare su fattura o su qualsiasi altro documento commerciale, che descriva la merce in modo sufficientemente dettagliato sì da consentirne l’identificazione.
Analogamente a quanto già previsto in altri accordi di libero scambio (ad esempio, con Corea del Sud o Giappone), la dichiarazione su fattura rappresenta l’unico strumento volto ad attestare l’origine preferenziale della merce. L’utilizzo di altra tipologia di certificati (si pensi all’EUR-1) non è contemplato.
Logico corollario di ciò è che l’origine preferenziale dei prodotti esportati da operatori economici UE verso Singapore potrà essere attestata senza limiti di valore solo dai soggetti aventi lo status di esportatore autorizzato. Per tutti gli altri esportatori, invece, la dichiarazione di origine potrà essere da loro rilasciata solo se il valore della merce non eccede i 6000 euro.
Il possesso della qualifica di esportatore autorizzato diventa quindi fondamentale per poter cogliere i benefici tariffari legati all’origine preferenziale delle merci negli scambi con Singapore.
Al fine di poter ottenere la suddetta qualifica, l’esportatore richiedente deve offrire alle autorità doganali tutte le garanzie necessarie all’accertamento del carattere originario dei prodotti e del soddisfacimento degli altri requisiti previsti dal Protocollo 1 sull’origine.
In conformità alle regole generalmente adottate, anche l’accordo in commento prevede che l’esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del suo Stato, tutti i documenti giustificativi atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione.
Al riguardo, il Protocollo 1 dell’accordo prescrive che tali documenti giustificativi possano consistere in:
- prove dirette delle trasformazioni effettuate dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenute, ad esempio, nella sua contabilità interna;
- documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati e utilizzati conformemente al diritto interno;
- oppure documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione dei materiali rilasciati e utilizzati in conformità al diritto interno.
La dichiarazione di origine rilasciata dall’esportatore ha una validità di dodici mesi, ed una sua copia deve essere da quest’ultimo conservata (unitamente ai suddetti documenti giustificativi) per un periodo di tre anni.
Sotto altro profilo, sempre in tema di origine preferenziale, l’accordo di libero scambio riconosce la natura integrata delle catene di approvigionamento dell’Asia sud-orientale, introducendo la nozione di “cumulo ASEAN”.
In presenza di determinate condizioni, infatti, i materiali originari di un paese “ASEAN” sono considerati alla stessa stregua dei materiali originari di una delle parti, laddove trasformati o incorporati in uno dei prodotti ivi ottenuti. In questo modo, quindi, i produttori con sede a Singapore potranno considerare come originari anche i prodotti originari di altri Stati parte dell’“ASEAN”.
L’accordo di libero scambio apre altresì la strada ad ulteriori agevolazioni del cumulo regionale per una più ampia gamma di prodotti, una volta che l'UE avrà concluso accordi commerciali con altri Stati membri dell’“ASEAN”.
In aggiunta a quanto sopra rappresentato, l’accordo prevede una serie di ulteriori misure finalizzate a facilitare gli scambi commerciali e a rafforzare la cooperazione tra UE e Singapore, tra cui:
- la possibilità per gli operatori commerciali di richiedere decisioni anticipate (scritte) alle rispettive autorità doganali in merito alla corretta classificazione tariffaria, all’origine e qualsiasi questione relativa alle merci oggetto di scambio;
- l’impegno per le parti a definire procedure semplificate di importazione ed esportazione trasparenti ed efficienti;
- la previsione di un accesso agevolato alle semplificazioni doganali a vantaggio degli operatori commerciali autorizzati;
- lo svincolo sollecito delle merci e la previsione del loro trattamento prima dell’arrivo per il tramite della loro presentazione elettronica in via anticipata; la facilitazione ed il controllo effettivo delle operazioni di trasbordo e dei movimenti di transito attraverso i rispettivi territori.
Infine, appare utile ricordare che, oltre all’accordo di libero scambio, UE e Singapore hanno altresì concluso un accordo di protezione degli investimenti, che però entrerà in vigore solo dopo essere stato ratificato da tutti gli Stati membri dell’UE secondo le rispettive procedure nazionali.