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Archivio newsNomine degli organi controllo entro il 16 dicembre: chiarimenti dei Consulenti del lavoro
Scade il prossimo 16 dicembre il termine entro il quale, ai sensi del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le società a responsabilità limitata dovranno nominare gli organi di controllo, ovvero il revisore, ed eventualmente adeguare l'atto costitutivo e lo statuto alla nuova previsione normativa. L’esame condotto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con il parere n. 3 del 2019, è volto ad esaminare la novità normativa in relazione agli obblighi, alle condizioni e ai limiti connessi.
La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con il parere n. 3 del 9 dicembre 2019, interviene a commento del “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”.
Il Codice ha riformato in maniera organica la materia al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi aziendali, con l’ampliamento delle ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori, tenuti a segnalare tempestivamente l’esistenza di fondati indizi della crisi.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Le s.r.l. devono nominare gli organi di controllo, ovvero il revisore, ed eventualmente adeguare l'atto costitutivo e lo statuto rispetto entro il prossimo 16 dicembre 2019. Il controllo obbligatorio può essere attuato mediante l'implementazione di una delle seguenti alternative:
a) nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale svolgente il controllo della gestione e la revisione contabile: tutti i componenti devono essere revisori legali;
b) nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale con incarico di controllo di gestione, con contestuale nomina di un revisore che abbia il compito della revisione contabile;
c) nomina del solo revisore, anche con il compito del controllo contabile.
Fondazione Studi Consulenti del lavoro, parere 09/12/2019, n. 3