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Le compensazioni fiscali “travolgono” il bonus Renzi e i rimborsi 730

Ancora confusione tra gli operatori sulle compensazioni in F24 per il “bonus Renzi” e i conguagli da assistenza fiscale. Il decreto fiscale 2020, in via di conversione in legge, ha previsto, tra le varie misure, la solidarietà fiscale del committente in tutti i casi di affidamento di un’opera o di un servizio (appalto, affidamento, subappalto), nonché nuove modalità di pagamento dei modelli F24 con crediti d’imposta derivanti da dichiarazioni. Secondo il tenore letterale della norma, entrambe le novità producono i loro effetti operativi anche sul “Bonus 80 euro” e sui crediti da assistenza fiscale effettuati in busta paga. Ma, se analizziamo la natura di questi crediti alla luce delle indicazioni operative via via fornite dall’Agenzia delle Entrate, qualche perplessità sorge.

Prosegue l’iter parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019), collegato alla legge di Bilancio.

L'articolo 3, comma 2, lettera b,) del DL 124/2019 prevede l'utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate per fruire, tramite il modello F24, dei crediti maturati dal sostituto d'imposta.

L’argomento è stato oggetto di ampie discussioni fra gli operatori del settore. Alla confusione ha contribuito anche la relazione tecnica al provvedimento che richiede l'utilizzo obbligatorio dei canali telematici non solo per i crediti derivanti da dichiarazione, ma anche per il “bonus Renzi” e la gestione dei conguagli da assistenza fiscale, che però costituiscono mere anticipazioni per conto dell'Erario e non già "crediti del sostituto".

Se tale impostazione fosse confermata anche in sede di conversione in legge del decreto, l’impropria definizione delle restituzioni come "crediti del sostituto" potrebbe contribuire a generare confusione minando la credibilità e la coerenza dell’impianto fiscale nel suo complesso, già alle prese con adempimenti molto stringenti e spesso discussi.

A prescindere dai requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ai fini del riconoscimento del bonus Renzi, ai fini della presente trattazione preme mettere in evidenza la natura dell’istituto in esame. Nello specifico, il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR “Altre detrazioni” statuisce che, nel caso in cui l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente o assimilato e determini un’imposta netta maggiore di zero, viene riconosciuto al lavoratore un importo (definito “credito”) di 960 euro rapportato su base mensile o sui giorni di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate mediante la risoluzione n. 48/e del 7 maggio 2014 e la circolare n. 22/2014, fornendo chiarimenti relativi alle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, al fine di monitorare in tempo reale l’incidenza sui conti pubblici di tale voce di spesa, ha istituito un apposito codice tributo (1655) che il sostituto d’imposta è tenuto ad esporre nel modello F24 ogni qual volta riconosca ai percipienti di reddito di lavoro dipendente o assimilato la detrazione d’imposta in argomento, previa compensazione interna degli importi a credito e a debito.

La prima osservazione in materia deriva dalla particolare modalità di esposizione in F24 della detrazione in argomento: le ordinarie detrazioni “da lavoro dipendente” di cui al comma 1 del medesimo articolo 13, così come le detrazioni per carichi di famiglia, non sono sottoposte a questa particolare modalità operativa.

In un momento successivo, con la nota del 5 giugno 2017, l’Agenzia stessa ha parzialmente corretto tale impostazione stabilendo che a partire dal periodo d’imposta 2017, le compensazioni tra importi a credito e a debito del bonus Renzi devono obbligatoriamente essere evidenziate nel modello F24 mediante separata evidenza degli importi riconosciuti in busta paga (che il sostituto d’imposta deve recuperare) rispetto agli importi trattenuti in busta paga in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto (che il datore di lavoro deve versare).

Ai nostri fini preme mettere in evidenza che il presente bonus è definito “credito” dalla disposizione tributaria, ma questo termine è riferito al lavoratore e non al sostituto d’imposta.

In questo ambito, il solo fatto che le esigenze di monitoraggio della spesa abbiamo spinto l’Agenzia delle Entrate ad istituire un apposito codice tributo con cui metterlo in evidenza nel modello F24, non può incidere sulla natura di questo importo, che non può essere considerato come un “credito” di natura fiscale spettante in capo al datore di lavoro/sostituto d’imposta.

L’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 175/2014 (anch’esso ribattezzato “decreto semplificazioni fiscali”) ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2015 l’obbligo di compensazione orizzontale mediante il modello F24 dei crediti da assistenza fiscale in busta paga.

Prima del 2015 tali importi venivano restituiti e contestualmente recuperati dal sostituto d’imposta mediante la cosiddetta compensazione verticale, scomputando le ritenute prima di valorizzare i codici tributi nel modello F24.

Il nuovo indirizzo operativo non ebbe a comportare un maggior gettito ma fu determinato, anche in questo caso, da esigenze di monitoraggio che determinarono una variazione delle modalità espositive della compensazione ai fini del recupero degli importi riconosciuti in busta paga derivanti dal modello 730 del lavoratore.

Come già evidenziato per il bonus Renzi, anche in questo caso, gli utenti devono oggi ricorrere alle particolari modalità di presentazione del modello F24 evidenziate dalla stessa Agenzia delle Entrate, ma non legate alla particolare natura dei valori da esporre. In altri termini, non si tratta di un credito fiscale maturato dal sostituto d’imposta, ma delle conseguenze dell’applicazione delle modalità di esposizione di operazioni effettuate nell’interesse esclusivo del lavoratore e dell’Erario.

Siamo ormai consapevoli che ogniqualvolta vengono annunciate nuove misure per la lotta contro l’evasione fiscale, ciò si traduce in nuove misure restrittive ed in nuove modalità di esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Il decreto fiscale, in via di conversione in legge (D.L.n. 124/2019) rientra senza dubbio nel solco di questa “triste” tradizione introducendo l’istituto della solidarietà fiscale nell’esecuzione dei contratti di appalto e il pagamento mediante Entratel o Fisconline dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta derivanti da dichiarazione.

Pur trattandosi di iniziative di contrasto alla fruizione di crediti fiscali inesistenti ed al mancato versamento delle trattenute fiscali sui lavoratori, a proposito delle quali non si può che essere concordi e solidali, le nuove misure produrranno i loro effetti a livello operativo anche nei confronti di mere esecuzioni di istruzioni operative e non già da crediti di natura fiscale emergenti, ad esempio, dalla dichiarazione modello 770.

Il quadro logico-giuridico che ne deriva rischia così di perdere la sua coerenza complessiva e di mettere sotto controllo “crediti” fiscali che tali non sono, ma che costituiscono semplicemente il frutto delle operative imposte dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Si auspica dunque una opportuna revisione in tal senso in sede di conversione in legge del decreto.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2019/12/11/compensazioni-fiscali-travolgono-bonus-renzi-rimborsi-730

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