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Legge di Bilancio 2020: le novità per lavoro e pensioni

Il Senato ha approvato la legge di Bilancio 2020. Le novità in materia di lavoro e pensioni riguardano principalmente la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, le agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono apprendisti e giovani under 35, le misure di sostegno alle famiglie, la proroga di un anno del bonus bebè e il rafforzamento del bonus nido. Aumentano i giorni di congedo obbligatorio per i padri. Prevista, infine, una stretta fiscale sulle auto aziendali inquinanti e norme sulla rivalutazione delle pensioni nonchè su APE sociale e opzione donna.

Il Senato, nella riunione del 16 dicembre 2019, ha approvato il DDL di Bilancio 2020 che ora torna alla Camera dei deputati. Ecco il quadro delle novità, in materia di lavoro e pensioni, che entreranno in vigore a partire dal 2020.

Il provvedimento in esame interviene per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, istituendo un Fondo per la riduzione del cuneo fiscale cui viene assegnata una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021.

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, viene reintrodotto lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati successivamente alla data del 1° gennaio 2020. I datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono applicare uno sgravio contributivo pari al 100 per cento della contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Previsto anche per il 2020 lo sgravio contributivo alle aziende che assumono giovani fino a 34 anni con contratto a tempo indeterminato.

La misura riduce del 50% i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, fino al limite annuo di 3 mila euro, per un periodo massimo di 36 mesi.

Il bonus spetta per l’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il 35° anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.

Grazie all’intervento contenuto nel disegno di legge di Bilancio 2020 è prevista, già dal prossimo anno, l’immediata strutturale applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2019 in materia di riduzione delle tariffe dei premi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La revisione delle tariffe è stata accompagnata da un intervento di aggiornamento del nomenclatore, con un contestuale riduzione delle voci di tariffa, e da una revisione del meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico, sulla base dei dati sull’andamento infortunistico e tecnopatico nel triennio 2013-2015.

L‘esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2019, e tuttora in attesa della disciplina operativa da parte dell’INPS, prevede lo sgravio totale annuale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, entro il limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata per le imprese che assumono giovani laureati con la votazione di 110 e lode o in possesso di un dottorato di ricerca.

La legge di Bilancio 2020 interviene proprio sull’operatività della misura stabilendo le relative procedure di fruizione applicabili a partire dal prossimo mese di gennaio.

I contributi aggiuntivi, posti a carico del datore di lavoro che stipulano contratti di lavoro a termine (nella misura dell’1,40%, maggiorata dello 0,50% in caso di rinnovi), non sono dovuti nel territorio della Provincia di Bolzano per le attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.

La legge di Bilancio 2020 prevede che alle società sportive che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo sia riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NAspi destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

I) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di import superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

-Pensioni: cosa prevede la legge di Bilancio 2020

- Pensioni: rivalutazione fino al 100% dal 2020. In quali casi?

Definita anche la proroga di opzione donna e APE sociale. Le donne lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età e autonome con 59 anni e con almeno 35 anni di anzianità possono optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo anche nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2019.

La possibilità di accedere all’APE sociale viene estesa anche a coloro che maturano i relativi requisiti nell'anno 2020.

-Opzione donna e APE sociale: quale evoluzione per la pensione al femminile

La Manovra include lo stanziamento di 7 milioni di euro nel 2020 e 3 milioni l'anno dal 2021 al 2027 per incentivare l’esodo dei giornalisti iscritti all’INPGI. Tale misura prevede altresì la revoca nel caso in cui il lavoratore continui collaborare con lo stesso datore di lavoro o con un'altra testata del medesimo gruppo editoriale.

Per il triennio 2020 - 2023 vengono stanziate risorse anche per il prepensionamento dei poligrafici con almeno 35 anni di contributi.

Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso del 2020, hanno diritto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, all'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La Manovra prevede anche un nuovo pacchetto famiglia attraverso l’istituzione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Il provvedimento include potenziamento del contributo per gli asili nido fino a 3.000 euro per i redditi medio-bassi, insieme all'allungamento del congedo di paternità che viene esteso a sette giorni.

Prorogato di un anno il bonus bebè, che risulta rafforzato per i nuclei familiari con ISEE superiore ai 7mila euro.

Il bonus bebè è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1 ° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione per un importo pari a:

· 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia ISEE non superiore a 7.000 euro annui;

· 1.440 euro in caso di ISEE non superiore a 40.000 euro;

· 960 euro qualora il nucleo familiare sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1 ° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento.

Il congedo obbligatorio è stato oggetto di successive proroghe e di un ampliamento della durata.

Nell’impianto originario era pari a 2 giorni per il 2017, a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante).

Con la legge di Bilancio 2020 viene prevista la proroga per il 2020, con durata elevata a 7 giorni.

Dal 2020, il bonus nido è incrementato di:

- 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino a 25.000 euro;

- 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.

La Legge di Bilancio dunque rimodula l’importo totale del contributo per l’iscrizione al nido in tre diverse fasce ISEE:

- bonus nido fino a 3.000 euro per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro;

- bonus nido fino a 2.500 euro per le famiglie con ISEE da 25.001 euro a 40.000 euro;

- bonus nido fino a 1.500 euro per le famiglie con ISEE da 40.001 euro in su.

La legge di Bilancio 2020 inasprisce la tassazione del fringe benefit solo sui contratti stipulati da luglio 2020 per i veicoli maggiormente inquinanti e di nuova immatricolazione. Il fringe benefit sarà dunque pari:

- al 25% sulle auto aziendali con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km;

- al 30% per quelle con emissioni superiori a 60 g/km fino a 160 g/km.

- al 40% (50% dal 2021) per i veicoli con emissioni superiori a 160 g/km fino a 190 g/km,

- al 50% (60% dal 2021) per tutte le auto con emissioni superiori a 190 g/km.

E’ prorogato al 31 dicembre 2020 il termine delle conversioni degli eventuali contratti a tempo determinato dei lavoratori inizialmente utilizzati come lavoratori socialmente utili, nelle more del completamento delle procedure di assunzione.

E’ altresì rinviato al 30 giugno 2020 del termine a partire dal quale i pagamenti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni potranno essere effettuati esclusivamente mediante la piattaforma PagoPa.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/12/17/legge-bilancio-2020-novita-lavoro-pensioni

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