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Archivio newsCooperazione UE-Cina: quali effetti sugli operatori italiani?
Alla luce delle intense relazioni economiche in essere tra di loro, l’Unione Europea e la Cina hanno ormai da tempo dato vita a diverse forme di cooperazione, volte ad incrementare e semplificare i relativi scambi commerciali. L’ultimo tassello, in ordine cronologico, di tale cooperazione è rappresentato dalla conclusione - avvenuta il 6 novembre - dei negoziati inerenti a un accordo bilaterale volto a proteggere da imitazioni e usurpazioni cento indicazioni geografiche europee in Cina (di cui venticinque italiane) e cento indicazioni geografiche cinesi nell’UE. La sua entrata in vigore è prevista entro la fine del 2020, quando si sarà concluso l’iter di controllo giuridico da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio.
L’accordo tra UE e Cina si inserisce in un trend di costante crescita delle esportazioni agroalimentari dell’UE verso la Cina. Le ultime rilevazioni evidenziano che ad agosto 2019 il valore delle esportazioni europee verso il paese asiatico ha raggiunto i 12,07 miliardi di euro, registrando un incremento del 5,6% rispetto al medesimo mese dell’anno precedente.
In un contesto di scambi commerciali sempre più intensi tra UE e Cina, la predisposizione di regole condivise assume, dunque, un ruolo fondamentale, tanto che le parti (già membri del WTO) stanno lavorando da tempo allo sviluppo di un partenariato commerciale strategico, con l’obiettivo di rendere più efficiente e sicura la loro cooperazione commerciale anche attraverso la disciplina dei relativi aspetti doganali.
Allo stato attuale, uno degli atti più rilevanti adottati da UE e Cina in materia doganale è rappresentato dalla decisione del 16 maggio 2014 (in vigore dal 3 novembre 2015), concernente il mutuo riconoscimento degli Operatori Economici Autorizzati (AEO) e dei titolari di un certificato Advanced Certified Enterprise (ACE), abilitati, rispettivamente, dalle competenti autorità doganali dell’UE e della Repubblica Popolare Cinese.
Tale decisione è stata assunta nell’ambito dell’Accordo di cooperazione e di Assistenza Amministrativa reciproca in materia doganale siglato l’8 dicembre 2004.
Con la predetta decisione, l’UE e la Cina hanno stabilito la compatibilità e l’equivalenza dei rispettivi programmi AEO e ACE, impegnandosi a concedere agli operatori economici che sono stati certificati in materia di sicurezza, nell’ambito di tali programmi, i vantaggi previsti dall’art. 4 della Decisione.
Per gli operatori economici in possesso della qualifica AEO, tali vantaggi comportano una riduzione delle ispezioni delle spedizioni ed una maggiore prevedibilità dello svincolo delle merci, visto il trattamento favorevole per loro previsto da parte dell’Amministrazione doganale cinese sotto il profilo della valutazione dei rischi in materia di sicurezza; analogo trattamento riceveranno, da parte delle autorità doganali europee, gli operatori certificati in Cina (ACE).
Gli AEO che forniscono il proprio consenso allo scambio dei dati al fine di usufruire dei benefici derivanti dal mutuo riconoscimento in Cina, dovranno informare i propri partner commerciali cinesi sulla necessità di utilizzare il loro codice EORI, seguendo le specifiche tecniche previste dall’accordo (es. per il codice EORI IT123456789012345 dovrà essere indicato AEO<IT123456789012345>).
Gli operatori cinesi (o i loro rappresentati) che intendano usufruire degli analoghi benefici nell’UE, dovranno, invece, utilizzare lo specifico codice AEO rilasciato dall’Amministrazione doganale cinese GACC (General Administration of China Customs).
Il possesso dell’autorizzazione AEO risulta quindi essere particolarmente vantaggioso per i soggetti che pongono in essere transazioni economiche con partner commerciali cinesi (e non solo).
Ai fini che qui rilevano, è sufficiente rammentare che possono ottenere lo status AEO tutti gli operatori economici stabiliti nell’Unione che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale (fabbricanti, esportatori, depositari, agenti doganali, vettori, importatori), i quali, nel corso delle loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, qualificandosi positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento.
Il codice doganale dell’Unione (Reg. n. 952/2013) prevede che tale status possa essere attestato con due tipi di autorizzazione: AEO/semplificazioni doganali (AEOC) e AEO/sicurezza (AEOS). I due tipi di autorizzazione sono cumulabili, e, quindi, possono essere detenuti contemporaneamente, garantendo la fruizione dei benefici connessi ad entrambe le autorizzazioni.
Tra i benefici diretti che la qualifica AEO attribuisce si possono richiamare: minori controlli, priorità di notifica in caso di selezione per il controllo, priorità di trattamento in caso di selezione per il controllo, possibilità di richiedere un luogo specifico per i controlli doganali, utilizzo del logo AEO, semplificazioni doganali, mutuo riconoscimento dello status (ad oggi, tra i più rilevanti accordi di mutuo riconoscimento vi sono quello con la Norvegia, la Svizzera, il Giappone, Andorra, gli Stati Uniti e la Cina). A ciò si aggiungano i benefici indiretti, consistenti in migliori relazioni con le autorità doganali, maggiore velocità nelle spedizioni, aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti della catena logistica, diminuzione dei problemi legati alla sicurezza.
Al fine di ottenere lo status di AEO, l’operatore economico deve dimostrare alla competente autorità doganale (che attiverà una preventiva procedura di audit) di essere in linea con una serie di parametri, tra cui:
- conformità alla normativa doganale e fiscale;
- assenza di reati gravi connessi con l’attività economica;
- possesso di un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e dei trasporti;
- garanzia di solvibilità finanziaria;
- adeguati standard pratici di competenza o qualifiche professionali (AEOC);
- adeguati standard di sicurezza (AEOS).
Cooperazione doganale Italia-Cina
Oltre al mutuo riconoscimento degli operatori economici autorizzati, nell’ottica di sfruttare il potenziale della cooperazione doganale internazionale e dello scambio di informazioni con i paesi terzi, meritevole di richiamo è l’accordo di collaborazione del 1° luglio 2019 siglato - sulla scorta di quello già concluso nel 2010 tra gli uffici di Genova e Tianjin - tra gli uffici doganali di Venezia, Trieste e Ravenna e il distretto doganale di Shanghai, primo al mondo per volume di traffico containerizzato e primo distretto doganale cinese per volumi di operazioni doganali.
Nel riaffermare l’opportunità di stabilire una cooperazione diretta in materia doganale tra Italia e Cina, l’accordo - valido fino al 31 dicembre 2021 - prevede un contatto diretto tra gli uffici operativi interessati, finalizzato allo scambio di informazioni e di esperienze professionali, anche al fine di rendere più efficace il contrasto alle violazioni sia di carattere tributario (violazioni doganali, sotto-fatturazione, contrabbando e aggiramento dei dazi anti-dumping) che di altro tipo (violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, traffico di rifiuti o di farmaci). In questa prospettiva, è prevista l’organizzazione di operazioni congiunte mirate al contrasto di specifici fenomeni illeciti e lo scambio di informazioni su spedizioni oggetto di valutazione di rischio.
L’intesa in commento comporta, altresì, ulteriori facilitazioni per gli AEO a causa di una riduzione dei controlli per gli operatori economici affidabili.
Infine, sempre con riferimento alle intese siglate dall’Italia con la Cina, va ricordato il memorandum d’intesa (c.d. “Via della Seta”), sottoscritto a marzo 2019 nell’ambito dell’iniziativa “Belt and Road”.
Tra i vari obiettivi che le parti si sono impegnate a perseguire mediante il predetto memorandum, figura l’interesse reciproco a migliorare l’efficienza della connettività tra Europa e Cina, attraverso lo sviluppo di sinergie tra l’iniziativa “Belt and Road”, il sistema italiano di trasporti ed infrastrutture (strade, ferrovie, ponti, aviazione civile e porti) e le Reti di Trasporto Trans-europee (TEN-T).