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Archivio newsIngiunzione di pagamento: il giudice può richiedere informazioni complementari
E’ consentito a un «giudice» adito nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito in questione, al fine di effettuare il controllo d’ufficio del carattere eventualmente abusivo di dette clausole. Pertanto è contraria alla normativa europea la normativa nazionale che dichiara irricevibili i documenti complementari forniti a tal fine. E’ quanto dichiara la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 19 dicembre 2019 nelle cause riunite n. C-453/18 e C-494/18.
La Corte di Giustizia Ue è stata interpellata nelle cause riunite n. C-453/18 e C-494/18 per fornire chiarimenti in merito al recupero di crediti derivanti da contratti di prestito.
In entrambe le cause i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se la normativa europea vada interpretata nel senso che consentono a un «giudice», adito nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito in questione, al fine di effettuare il controllo d’ufficio del carattere eventualmente abusivo di dette clausole e, di conseguenza, nel senso che ostano a una normativa nazionale che dichiara irricevibili i documenti complementari forniti a tal fine.
La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 19 dicembre 2019, rileva come risulta dall’articolo 1 del regolamento n. 1896/2006, letto in combinato disposto con i considerando 9 e 29 di detto regolamento, detto regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi nelle controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. È proprio al fine di garantire l’obiettivo di rapidità e di uniformità in detto procedimento che la domanda di ingiunzione di pagamento è presentata mediante il modulo standard A e che tale domanda di ingiunzione comprenda il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti nonché una descrizione delle prove a sostegno della domanda. Il giudice a cui è presentata la domanda d’ingiunzione valuta, quanto prima e sulla scorta di detto modulo standard A, se le condizioni richieste siano soddisfatte e se la domanda risulti fondata, in caso di esito positivo rilascia l’ingiunzione di pagamento europea mentre se non ricorrono le condizioni il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda, utilizzando il modulo standard B.
Ne consegue che il giudice adito deve poter chiedere, informazioni complementari al creditore quanto alle clausole invocate a fondamento del suo credito, quali la riproduzione integrale del contratto o la produzione di una copia di esso, al fine di poter esaminare il carattere eventualmente abusivo di dette clausole.
Alla luce di tali considerazioni La Corte di Giustizia UE dichiara dunque che è consentito a un «giudice» adito nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito in questione, al fine di effettuare il controllo d’ufficio del carattere eventualmente abusivo di dette clausole. Di conseguenza, una normativa nazionale non può dichiarare irricevibili i documenti complementari forniti a tal fine.
Corte di Giustizia UE, sentenza 19/12/2019, causa n. C-453/18 e C-494/18