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Non vi è “distacco dei lavoratori” nel caso di fornitura di servizi a bordo di treni internazionali

Non si parla di distacco di lavoratori quando la fornitura di servizi di bordo, di pulizia o di ristorazione per i passeggeri, nell’ambito di un contratto concluso da un’impresa stabilita in uno Stato membro e un’impresa stabilita in un altro Stato membro e contrattualmente collegata a un operatore ferroviario stabilito in questo stesso Stato membro, siano effettuati da lavoratori dipendenti della prima impresa o da lavoratori messi a disposizione di quest’ultima da un’impresa anch’essa stabilita nel primo Stato membro, in treni internazionali che attraversano il secondo Stato membro. Questo, in particolare, quando tali lavoratori eseguono una parte rilevante del lavoro inerente a tali servizi nel territorio del primo Stato membro e vi iniziano o terminano il loro servizio.

La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti, nella causa n. C-16/18, in merito alle sanzioni amministrative a carattere penale inflitte all’amministratore di una società, nella sua qualità di lavoro, per più inadempimenti ad obblighi amministrativi previsti dalle disposizioni del diritto sociale austriaco che disciplinano il distacco di lavoratori nel territorio di tale Stato membro.

La H. Kft. forniva servizi in alcuni treni della ÖBB che collegavano Salisburgo (Austria) o Monaco (Germania) a Budapest (Ungheria) come stazione di partenza o stazione terminale, da lavoratori domiciliati in Ungheria, la maggior parte dei quali era messa a disposizione della H. Kft. da un’altra impresa ungherese, mentre gli altri erano lavoratori direttamente dipendenti della H. Kft. Tutti i lavoratori adibiti alla fornitura di tali servizi avevano domicilio, assicurazioni sociali e centro di vita in Ungheria e iniziavano e terminavano il loro servizio in Ungheria.

A seguito di un’ispezione alla stazione di Vienna (Austria), l’amministratore della H. Kft., è stato riconosciuto colpevole, in qualità di datore di lavoro di lavoratori di cittadinanza ungherese distaccati da tale società sul territorio austriaco per effettuare il servizio di bordo in taluni treni della ÖBB, per il fatto che detta società ha:

- omesso di presentare, entro il termine di una settimana prima dell’assunzione del servizio, una dichiarazione in Austria presso l’autorità austriaca competente riguardante il predetto lavoro dei lavoratori distaccati;

- omesso di tenere a disposizione, sui luoghi di intervento nel territorio nazionale, i documenti relativi all’iscrizione dei lavoratori alla previdenza sociale;

- omesso di tenere a disposizione, sui citati luoghi di intervento, il contratto di lavoro, le prove relative al pagamento degli stipendi e i documenti relativi all’inquadramento nella griglia salariale, in lingua tedesca.

La Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 20 dicembre 2019, rileva che la libera circolazione dei servizi nel settore dei trasporti è disciplinata non dall’articolo che riguarda in generale la libera prestazione di servizi, bensì dalla specifica disposizione dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE, ai sensi del quale «la libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti». I servizi in materia di trasporti includono non solo qualsiasi atto fisico di trasferimento di persone o di beni da un luogo a un altro grazie ad un mezzo di trasporto, ma anche qualsiasi servizio che, anche se solamente accessorio a tale atto, sia intrinsecamente connesso a quest’ultimo.

I servizi di bordo, di pulitura o di ristorazione forniti sui treni, pur avendo carattere accessorio al servizio di trasporto di passeggeri per ferrovia, non sono intrinsecamente connessi a quest’ultimo. Infatti, un tale servizio di trasporto può realizzarsi indipendentemente da detti servizi accessori.

Tenuto conto che , in base alla normativa, un lavoratore non può essere considerato distaccato nel territorio di uno Stato membro se l’esecuzione del suo lavoro non presenta un legame sufficiente con tale territorio, i lavoratori come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che svolgono una parte rilevante del loro lavoro nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa che li ha adibiti alla fornitura di servizi nei treni internazionali, vale a dire l’insieme delle attività rientranti in tale lavoro, ad eccezione dell’attività di servizio di bordo svolta quando il treno è in marcia, e che iniziano o terminano il loro servizio in tale Stato membro, non presentano con il territorio dello Stato membro o degli Stati membri attraverso i quali transitano tali treni un legame sufficiente per essere considerati «distaccati».

Alla luce di queste considerazioni la Corte di Giustizia UE dichiara che la direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la fornitura, nell’ambito di un contratto concluso da un’impresa stabilita in uno Stato membro e un’impresa stabilita in un altro Stato membro e contrattualmente collegata a un operatore ferroviario stabilito in questo stesso Stato membro, di servizi di bordo, di pulizia o di ristorazione per i passeggeri, effettuati da lavoratori dipendenti della prima impresa o da lavoratori messi a disposizione di quest’ultima da un’impresa anch’essa stabilita nel primo Stato membro, in treni internazionali che attraversano il secondo Stato membro, quando tali lavoratori eseguono una parte rilevante del lavoro inerente a tali servizi nel territorio del primo Stato membro e vi iniziano o terminano il loro servizio.

Corte di Giustizia UE, sentenza 20/12/2019, causa n. C-16/18

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2019/12/21/non-distacco-lavoratori-fornitura-servizi-bordo-treni-internazionali

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