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Archivio newsMercati finanziari: AEV, antiriciclaggio e trasparenza nel nuovo regolamento UE
Approda sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE la direttiva che, a seguito della crisi finanziaria e, con l’istituzione del codice unico europeo, crea norme per i mercati finanziari non soltanto più rigorose ma anche più armonizzate. In particolare con il Regolamento l’Unione è stato istituito il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), fondato su un sistema a due pilastri che combina la vigilanza microprudenziale, coordinata dalle autorità europee di vigilanza (AEV), e la vigilanza macroprudenziale, mediante la creazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). Il regolamento entra in vigore il 30 dicembre 2019.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 334 del 27 dicembre 2019 la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2019/2175 del 18 dicembre 2019 che modifica:
- il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea),
- il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali),
- il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati),
- il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari,
- il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento,
- il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.
Le modifiche si sono rese necessarie a seguito della crisi finanziaria e, con l’istituzione del codice unico europeo, l’Unione ha compiuto importanti progressi nella creazione di norme per i mercati finanziari non soltanto più rigorose ma anche più armonizzate.
In particolare con il Regolamento l’Unione è stato istituito il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), fondato su un sistema a due pilastri che combina la vigilanza microprudenziale, coordinata dalle autorità europee di vigilanza (AEV), e la vigilanza macroprudenziale, mediante la creazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).
Il regolamento disciplina tra l’altro:
- le AEV, che assumono un ruolo importante nell’individuare e segnalare i rischi che i fattori ambientali, sociali e di governance comportano per la stabilità finanziaria, rendendo l’attività dei mercati finanziari più conforme agli obiettivi di sostenibilità. Le AEV devono fornire orientamenti su come integrare efficacemente le considerazioni relative alla sostenibilità nella pertinente normativa finanziaria dell’Unione e promuovere l’attuazione coerente di tali disposizioni al momento dell’adozione;
- l’innovazione tecnologica, che ha avuto un impatto crescente sul settore finanziario e al fine di continuare a promuovere la convergenza in materia di vigilanza e lo scambio di buone pratiche tra le autorità pertinenti, da un lato, e tra le autorità pertinenti e gli istituti finanziari o i partecipanti ai mercati finanziari, dall’altro, rafforza il ruolo delle AEV con riguardo alla loro funzione di sorveglianza e al coordinamento della vigilanza. I progressi tecnologici nei mercati finanziari possono migliorare l’inclusione finanziaria, dare accesso ai finanziamenti, rafforzare l’integrità e l’efficienza operativa del mercato, nonché ridurre gli ostacoli all’ingresso in tali mercati;
- l’antiriciclaggio, in considerazione del fatto che il settore bancario è quello in cui i rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo hanno le maggiori probabilità di produrre effetti a livello sistemico. Alla luce dell’esperienza già acquisita dall’ABE, che è un’autorità in cui sono rappresentate le autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri, nella tutela del settore bancario da tali abusi, viene attribuito alla stessa un ruolo guida di coordinamento e monitoraggio a livello di Unione per prevenire l’uso del sistema finanziario a tali fini. Il regolamento prevede inoltre che anche le AEV debbano predisporre appositi canali di segnalazione per ricevere e gestire le informazioni comunicate da persone fisiche o giuridiche che segnalino casi di violazione effettiva o potenziale, di abuso del diritto o di mancata applicazione del diritto dell’Unione e deve provvedere affinché sia possibile inviare tali informazioni in modo anonimo o riservato e in modo sicuro. Al segnalante deve essere garantita la protezione dalle ritorsioni;
- la trasparenza, in quanto gli investitori al dettaglio dovrebbero essere adeguatamente informati dei rischi potenziali che corrono quando decidono di investire in uno strumento finanziario. Il quadro normativo dell’Unione mira a ridurre i rischi di vendita impropria, in cui agli investitori al dettaglio sono venduti prodotti finanziari che non corrispondono alle loro esigenze o alle loro aspettative. E’ necessario un rafforzamento degli obblighi di informativa sul rischio destinata ai clienti, una migliore valutazione dell’appropriatezza dei prodotti raccomandati, nonché l’obbligo di distribuire gli strumenti finanziari nel mercato di riferimento individuato, tenendo conto di fattori quali la solvibilità degli emittenti. L’ESMA dovrebbe avvalersi appieno dei suoi poteri per assicurare la convergenza in materia di vigilanza e sostenere le autorità nazionali nel conseguire un alto livello di protezione degli investitori e un’efficace sorveglianza dei rischi connessi ai prodotti finanziari.
Il regolamento entra in vigore il 30 dicembre 2019 (terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea).
Direttiva Ue n. 2019/2175 del 18 dicembre 2019 (GUUE n. L334 del 27/12/2019)