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Archivio newsAssicurazione infortuni domestici: adempimenti con obbligo telematico dal 1° gennaio 2020
L’INAIL, nella circolare n. 37 del 2019, specifica in dettaglio tutte le nuove funzionalità telematiche disponibili per gestire l’assicurazione contro gli infortuni domestici. L’obbligo di iscrizione con modalità esclusivamente telematiche è infatti in obbligatoria dal 1° gennaio 2020. Stessa modalità in vigore anche per i servizi online per la prima iscrizione e per l’iscrizione annuale dei soggetti esonerati dal versamento del premio.
Con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2019, l’INAIL ha illustrato i servizi telematici utilizzabili per l’assicurazione contro gli infortuni domestici:
- domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento;
- domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva;
- invio richiesta di cancellazione dall’assicurazione;
- visualizza e stampa avviso di pagamento per rinnovo assicurazione;
- visualizza e stampa le ricevute degli avvisi pagati online tramite PagoPA;
- visualizza la situazione assicurativa e i pagamenti;
- invia segnalazioni e richiesta di informazioni,
obbligatori dal 1° gennaio 2020.
La legge di Bilancio 2020 ha stabilito l’elevazione da 65 a 67 anni dell’obbligo assicurativo e la nuova misura del premio annuale che va da 12,91 euro a 24 euro
I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi sono tenuti all’iscrizione e al pagamento del premio assicurativo in un’unica soluzione alla data di maturazione degli stessi. La copertura assicurativa opera dal giorno successivo al pagamento del premio.
La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di versamento del premio.
Pagando il premio entro il 31 gennaio, la tutela assicurativa decorre dal 1° gennaio senza soluzione di continuità con la copertura assicurativa dell’anno precedente, se invece il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
L’avviso di pagamento PA per il rinnovo annuale dell’assicurazione contro gli infortuni domestici è elaborato a dicembre per ogni assicurato, inclusi i soggetti esonerati dal versamento del premio, se l’interessato non ha comunicato in tempo utile il venir meno dei requisiti assicurativi e risulta quindi iscritto all’assicurazione.
Il premio assicurativo è a carico dello Stato per i soggetti i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarità di redditi lordi propri ai fini Irpef non superiori a 4.648,11 euro annui;b) appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini Irpef non superiore a 9.296,22 euro annui.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di reddito che danno diritto all’esonero dal versamento del premio si fa riferimento al reddito complessivo lordo personale e del nucleo familiare dichiarato ai fini IRPEF l’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
INAIL, circolare 30/12/2019, n. 37