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Archivio newsImprese agroalimentari: aumenta la protezione contro le pratiche commerciali sleali
Maggiori tutele per le imprese del settore agroalimentare contro le pratiche commerciali sleali e le distorsioni del mercato, spesso imputabili ai colossi della grande distribuzione. È questo uno degli obiettivi della direttiva UE 2019/633, che dovrà essere recepita con lo schema di “legge di delegazione Europea 2019”, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare. Nello specifico, sarà vietato annullare un ordine di prodotti deperibili con un breve preavviso, senza fornire alcuna forma di beneficio compensativo, nonché restituire al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento. Quali sono le altre pratiche scorrette vietate?
Giovedì 12 dicembre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, il disegno di legge che delega il Governo al recepimento di direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione Europea: si tratta della “Legge di delegazione europea 2019”, che così si appresta a intraprendere il suo iter parlamentare.
Tra le numerose deleghe conferite al Governo, con lo schema di legge approvato, è prevista quella volta a recepire la direttiva (Ue) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
È un settore nel quale, come si legge negli stessi considerando della direttiva, i danni provocati dalle pratiche commerciali sleali si ripercuotono sulle imprese agroalimentari a partire da quelle di dimensioni medio-piccole (PMI) con effetti a cascata sino ai produttori agricoli più grandi con fatturato annuale di 350milioni di euro.
Una filiera particolarmente importante per le imprese del Made in Italy e proprio per tale motivo l’Italia è stata capofila europea nella battaglia per l’approvazione di questa messa al bando delle pratiche abusive.
Vediamo quali sono le misure attualmente previste dalla bozza approvata dal CdM.
La delega al Governo per dare attuazione alla direttiva (Ue) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare è contenuta nell’art. 7 dello schema di legge di delegazione europea 2019. La norma indica i principi e criteri direttivi specifici da seguire nel recepire il provvedimento europeo: la relazione illustrativa spiega che l’intento è quello di regolare i rapporti di filiera tra gli operatori del sistema agroalimentare, “introducendo elementi di maggiore trasparenza, non solo a beneficio della stessa filiera ma anche dei consumatori finali”.
Questi sono i criteri:
a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari in particolare con riferimento all'art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012 (decreto competitività) e successive norme di attuazione;
b) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo di cui all'art. 62 con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
c) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari ad eccezioni di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta;
d) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto mediante forme equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna o fatture secondo le disposizioni vigenti;
e) integrare l'elenco delle pratiche commerciali sleali vietate ai sensi dell'art. 9, par. 1 della direttiva Ue 2019/633 (consente agli Stati Ue di mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella direttiva,) anche con la previsione del divieto alle vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a “gare a doppio ribasso”;
f) adeguare il sistema sanzionatorio rispetto alle fattispecie per le quali si configura una pratica commerciale sleale.
Sotto tale ultimo profilo, nello schema di ddl è prevista la possibilità di introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
La direttiva (Ue) 2019/633 si applica ai fornitori e agli acquirenti, diversi dai consumatori, che rientrano nelle fasce di fatturato dettagliatamente indicate: sotto tale profilo, il fornitore è qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari.
La direttiva mira espressamente a contrastare le pratiche che:
- si discostano nettamente dalle buone pratiche commerciali,
- sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza,
- sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte.
Come sottolineato nel considerando 1), una delle possibili cause delle pratiche sleali commerciali è rappresentata dai considerevoli squilibri che, nell’ambito della filiera agricola e alimentare, si riscontrano nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, “nel momento in cui partner commerciali più grandi e potenti cerchino di imporre determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente a un'operazione di vendita”. Peraltro, “alcune pratiche potrebbero essere manifestatamente sleali anche quando entrambe le parti le accettano”.
In particolare, la direttiva UE 2019/633:
- definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate nelle relazioni tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola alimentare;
- stabilisce norme minime concernenti l'applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto.
Il legislatore UE ha scelto di dotare la direttiva di un approccio di armonizzazione minima in modo da consentire agli Stati membri di adottare o mantenere norme nazionali che vanno al di là delle pratiche commerciali sleali elencate nel provvedimento.
La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri dell’Ue entro il 1° maggio 2021.
A meno che non siano state precedentemente concordate in termini chiari ed univoci nell'accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l'acquirente, la direttiva vieta almeno le seguenti pratiche:
a) l'acquirente restituisce al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o senza corrispondere alcun pagamento per il loro smaltimento, o entrambi;
b) al fornitore è richiesto un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari, o per la messa a disposizione sul mercato;
c) l'acquirente richiede al fornitore di farsi carico, in toto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti dall'acquirente come parte di una promozione;
d) l'acquirente richiede al fornitore di pagare i costi della pubblicità, effettuata dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
e) l'acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del marketing, effettuato dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
f) l'acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.