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Ritenute IRPEF negli appalti: i primi chiarimenti (non esaustivi) dell’Agenzia delle Entrate

Nel giorno precedente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto fiscale 2020, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 108/2019, ha fornito alcuni chiarimenti su due passaggi normativi di particolare importanza in merito alle novità relative ai versamenti IRPEF negli appalti endoaziendali. In particolare, con riferimento all’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente da trasmettere al committente, secondo l’Agenzia, l’appaltatore (o il subappaltatore o l’affidatario) dovrebbero, prima, calcolare le ritenute IRPEF secondo le regole generali e, poi, suddividerle tra i vari committenti imputando le somme in relazione alle ore prestate direttamente nella esecuzione dell’opera o del servizio. Tale sistema, però, non risolve alcune questioni particolari: quali?

Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 19 dicembre 2019 n. 157 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) il quale, all’art. 4, contiene importanti novità relative ai versamenti IRPEF negli appalti endoaziendali. Con una tempestività di cui va dato, comunque, atto all’Agenzia delle Entrate, è stata pubblicata, nel giorno precedente, la risoluzione n. 108/2019 con la quale l’Amministrazione finanziaria fornisce alcuni chiarimenti su due passaggi normativi di particolare importanza. Si tratta di interpretazioni che, al momento, non dipanano tutti i dubbi relativi alle questioni esaminate e che, necessariamente, postulano ulteriori interventi esplicativi.

Ma, andiamo con ordine riassumendo brevemente nei confronti di chi trova applicazione la nuova disposizione.

Con l’art. 17-bis inserito nel “corpus” del D.Lgs. n. 241/1997 si afferma che i soggetti individuati dall’art. 23, comma 1, del DPR n. 600/1973 (Pubbliche Amministrazioni, imprese ed aziende commerciali, persone fisiche che esercitano atti e professioni, ecc.) che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da un uso prevalente di manodopera (c.d. “labour intensive”) presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera che, peraltro, sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di versamento IRPEF (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell’opera e del servizio. Il versamento viene operato dalle imprese della filiera (appaltatrici, subappaltatrici, ecc.) con deleghe distinte per ciascun committente, senza alcuna possibilità di compensazione.

Il testo del decreto fiscale merita alcuni chiarimenti:

a) 200.000 euro è il valore annuo dei servizi o delle opere realizzate: qui la risoluzione n. 108, partendo dall’assunto che le nuove disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”, dispone che le ritenute IRPEF, vanno versate con le nuove modalità anche se si riferiscono a contratti stipulati in data antecedente;

b) Il Legislatore parla di utilizzo prevalente di manodopera: di conseguenza si riferisce ai c.d. appalti “labour intensive” con una particolare attenzione riservata ad alcuni settori come la logistica, la ristorazione aziendale, le pulizie, la grande distribuzione, l’edilizia, la macellazione, il settore alimentare o le attività legate all’agricoltura in presenza di alcuni picchi di attività;

c) Il Legislatore, dopo aver parlato al comma 1 dell’art. 17-bis dei contratti di appalto, di subappalto, di affidamento a soggetti consorziati, afferma che la disposizione si applica anche ai rapporti negoziali comunque denominati: di cosa si tratta? A mio avviso, nell’ottica di un decentramento produttivo realizzato all’interno dell’azienda, si sono voluti ricomprendere anche contratti di esternalizzazione dell’attività, comunque denominati, che presentano le caratteristiche individuate dalla norma. Con tale impostazione si è coerenti con quanto affermato, per altri fini, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 254/2017 che riassorbe nella responsabilità solidale ex art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 anche tipologie contrattuali di altra denominazione ove si realizza un decentramento produttivo dell’attività;

d) Altro limite che va considerato riguarda il luogo ove si svolgono le opere ed i servizi commissionati: la norma parla di sede del committente (concetto estensibile alle pertinenze): quindi cantieri, reparti, unità produttive, anche dislocate lontano dalla sede legale, ecc. Da ciò ne consegue che sono da considerare estranee al dettato normativo, le attività commissionate che non si svolgono in tale ambito (si pensi a contratti di appalto, anche di volume economico considerevole) che vengono svolte ben lontane dal perimetro aziendale;

e) Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili allo stesso in qualunque forma: è questa una condizione essenziale. Ricordo che l’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 impone all’appaltatore l’organizzazione dei mezzi in relazione alle esigenze dell’opera e del servizio dedotti in contratto. Da ciò discende la possibilità che lo stesso si avvalga, legittimamente, di attrezzature del committente in quanto perché, ad esempio, sprovvisto di una macchina particolare. Ebbene una utilizzazione anche parziale di mezzi del committente (magari, ceduti in comodato d’uso) fa sì che l’esternalizzazione dell’attività accompagnata dagli altri elementi riportati nelle lettere a), b) e c), rientri nella casistica individuata dal Legislatore. Ovviamente, ci potrebbero essere alcuni casi-limite rispetto ai quali sarà opportuno che l’Amministrazione finanziaria fornisca, con alcune indicazioni successive, il proprio orientamento;

f) Le copie delle deleghe di versamento riguardano tutti i lavoratori impiegati direttamente nell’opera o nel servizio commissionato a prescindere che gli stessi siano stati impiegati con un rapporto di natura subordinata od autonoma come, ad esempio, una collaborazione. Ovviamente, ciò prescinde dal fatto che, magari, successivamente, controlli da parte degli organi ispettivi possano contestare la genuinità di alcune tipologie contrattuali.

Fatta questa breve premessa entro nel merito di quanto affermato nella risoluzione n. 108 del 2019.

Dopo aver ripetuto il dettato normativo, l’Agenzia delle Entrate si sofferma su due punti:

a) La quantificazione dei versamenti IRPEF relativi ai lavoratori impiegati direttamente sulle opere e sui servizi commissionati;

b) Il controllo dei committenti relativo anche ad appalti in corso, stipulati in data antecedente il 1° gennaio 2020.

Per quel che riguarda la prima questione stante l’obbligo di trasmettere al committente anche un “elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nella esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato”, l’Agenzia afferma che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (il lavoratore può ben essere impiegato nello stesso mese in più appalti o subappalti), debba essere effettuata sulla base di parametri oggettivi come, ad esempio, il numero delle ore impiegate in esecuzione della specifica commessa.

Qui, a mio avviso, possono evidenziarsi alcune criticità: il sistema di versamento è del tutto nuovo essendo lo stesso stato pensato, fino ad oggi, in un’ottica mensile complessiva e dovendo il committente, pena l’inerzia del suo comportamento sanzionata pesantemente, verificare la corretta esecuzione dei versamenti effettuati dalle imprese della filiera.

Par di capire che, secondo l’Agenzia, l’appaltatore (o il subappaltatore o l’affidatario) dovrebbero, prima, calcolare le ritenute IRPEF secondo le regole generali e, poi, suddividerle tra i vari committenti imputando le somme in relazione alle ore prestate direttamente nella esecuzione dell’opera o del servizio. Tale sistema, però, non risolve alcune questioni particolari che si presentano con una certa continuità: mi riferisco ad eventi che “sospendono”, legittimamente, il rapporto di lavoro come la malattia o le ferie, oppure la erogazione di arretrati contrattuali a seguito di stipula di rinnovo di un CCNL, che non possono essere imputati al committente (la norma parla di IRPEF relativa alle attività prestate direttamente dai lavoratori nell’opera o nel servizio commissionato). Forse, tali versamenti, non imputabili ad alcun committente, potrebbero finire in altre deleghe di pagamento: sul punto, la risoluzione n. 108 nulla dice.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, poi, (ed è questo il secondo problema affrontato) che le nuove disposizioni si applicano anche agli appalti, subappalti ed affidamenti che presentano le caratteristiche previste, pur se stipulati negli anni passati e tuttora in corso, essendo irrilevante il momento della sottoscrizione.

La scelta operata dalla Amministrazione finanziaria rischia, però, almeno per quel che riguarda il solo mese di gennaio 2020, di incidere su quelle imprese appaltatrici che, sovente, presentano dimensioni rilevanti, ove viene adottato, per i pagamenti, un sistema “sfasato”, in base al quale, nel mese appena evidenziato, vengono corrisposti emolumenti relativi a dicembre 2019, periodo non compreso nella operatività delle nuove disposizioni.

Un commento a conclusione: appare evidente come la risoluzione n. 108 rappresenti, unicamente, un primo orientamento, peraltro molto parziale. Occorre attendere (si auspica per poco tempo, attesochè la norma va applicata dal 1° gennaio 2020 ed i primi adempimenti scatteranno a partire dal 17 febbraio successivo – il 16 è domenica-) chiarimenti più esaustivi da parte della Agenzia delle Entrate che riguardino altri punti controversi dell’art. 4, non ultimo, quello relativo alla certificazione fiscale, il cui possesso, consentirebbe alle aziende della filiera di continuare ad operare come in passato ed ai committenti di essere “sgravati” dai pesanti oneri di controllo dettati dal Legislatore.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/01/02/ritenute-irpef-appalti-primi-chiarimenti-non-esaustivi-agenzia-entrate

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