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Fondo di solidarietà credito: da marzo nuove modalità di conguaglio prestazioni

Con la circolare n. 1 del 2020 l’INPS fornisce le indicazioni tecniche utili alla compilazione del flusso Uniemens per i casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa (assegno ordinario) dei lavoratori dipendenti di aziende iscritte al Fondo di solidarietà del credito. L’Istituto specifica come calcolare e denunciare l’importo dovuto a titolo di contributo addizionale e l’esposizione di tale contributo e dell’assegno di solidarietà nella denuncia Uniemens, a partire dal prossimo mese di marzo.

Con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2020, l’INPS fornisce le indicazioni tecniche per la compilazione del flusso Uniemens nei casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende iscritte al Fondo di solidarietà del credito. Il conguaglio delle prestazioni d’integrazione salariale garantite dai Fondi di solidarietà deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Il giorno di inizio della decorrenza dei sei mesi coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.

Decorrenza nuove regole

Il nuovo quadro operativo entrerà in vigore a partire dalle denunce con competenza marzo 2020, esclusivamente in relazione alle domande presentate dal 1° marzo 2020, per eventi decorrenti dal medesimo giorno.

Contributo addizionale

In caso di fruizione delle prestazioni di integrazione erogate dal Fondo di solidarietà in commento, è previsto in capo al datore di lavoro l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

I datori di lavoro devono associare all’istanza medesima un codice identificativo da richiedere utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.

Nell’elemento “Settimana” di “DatiRetributivi” di “DenunciaIndividuale”, nel campo “CodiceEvento” andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento “EventoGiorn” dell’elemento “Giorno” in corrispondenza di “CodiceEventoGiorn”. L’elemento “NumOreEvento>”dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi.

Nell’elemento “IdentEventoCIG” va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.

Parallelamente anche nell’elemento “CodiceEvento” di “DifferenzeACredito” dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.

INPS, circolare 03/01/2020, n. 1

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/01/04/fondo-solidarieta-credito-marzo-nuove-modalita-conguaglio-prestazioni

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