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Archivio newsAssumere giovani: nel 2020 tanti (vecchi) incentivi contributivi, con una eccezione
Anno nuovo, incentivi vecchi. Le disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2020 non hanno aggiunto, infatti, nulla di nuovo nel panorama degli incentivi contributivi all’assunzione di giovani lavoratori a vantaggio di imprese e professionisti, non facendo altro che rielaborare agevolazioni regolate da normative già vigenti, attraverso una sorta di restyling, ovvero di rivitalizzazione laddove l’agevolazione mancava di operatività. E’ il caso dei bonus per l’occupazione stabile di under 35, rafforzati nel Sud Italia, ed ancora del bonus per le imprese che ampliano l’organico con giovani laureati o dei dottori di ricerca eccellenti. Ma una eccezione c’è ed è rappresentata dai nuovi sgravi contributivi per l’assunzione di apprendisti.
Anno nuovo, incentivi nuovi (o quasi). Questo è lo slogan che il Parlamento potrebbe utilizzare per enfatizzare l’utilizzo degli incentivi, messi a disposizione delle aziende, al fine di far crescere l’occupazione nel 2020.
Diciamo subito che, nella maggior parte dei casi, le nuove disposizioni, previste dalla legge di Bilancio 2020, non hanno fatto altro che rielaborare incentivi regolati da normative già vigenti, attraverso una sorta di “restyling”, ovvero di rivitalizzazione laddove l’agevolazione mancava di operatività (esempio, il “bonus eccellenze”).
Quello che segue è il quadro operativo delle principali agevolazioni 2020, di natura contributiva, vigenti per le aziende che assumono giovani lavoratori con rapporti di lavoro stabili, cioè a tempo indeterminato.
Nelle imprese con un numero di addetti pari o inferiore a nove, le assunzioni, stipulate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (previsto dall’articolo 43, del decreto legislativo 81/2015), di giovani che hanno tra i 15 e i 25 anni di età, viene riconosciuto uno sgravio contributivo previdenziale del 100%, nei primi tre anni di contratto. Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Datori di lavoro | Imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 |
Tipologia contrattuale | Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (articolo 43 del decreto legislativo 81/2015) |
Lavoratori | Giovani dai 15 ai 25 anni di età |
Periodo | 2020 |
Incentivo | Sgravio contributivo del 100%, con riferimento alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto |
Durata agevolazione | 36 mesi |
Viene rivisto lo sgravio contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), integrandolo con gli incentivi previsti dalla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e con il c.d. decreto Dignità (Legge n. 96/2018).
Da questa armonizzazione è venuto fuori un unico incentivo che ha le seguenti caratteristiche per il 2020.
In caso di assunzione a tempo indeterminato, a tutele crescenti, di un giovane under 35 (fino a 34 anni e 364 giorni), l’azienda ricevere una decontribuzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL.
L’incentivo è stabile e cioè non è un incentivo che si concluderà nel 2020.
Dal 2021 subirà esclusivamente una modifica che riguarderà l’età del lavoratore incentivato. Infatti, per le assunzioni che si effettueranno dal 1° gennaio 2021 i giovani che potranno essere assunti con il presente sgravio contributivo saranno esclusivamente gli under 30, cioè sino a 29 anni e 364 giorni di età.
Quella che segue è una tabella esplicativa con tutte le caratteristiche dell’incentivo.
Datori di lavoro | Privati (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti pubblici economici, ecc.) NO pubbliche amministrazioni |
Periodo | dal 1° gennaio 2020 |
Durata agevolazione | 36 mesi |
Tipologie contrattuali | · Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tutele crescenti) · Tempo pieno · Part-time · Somministrazione a tempo indeterminato (Staff Leasing) · Tempo pieno · Part-time · Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine (il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione) |
Esonero | 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), entro il massimale di 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile) |
Età del lavoratore | Anno 2020: non abbia compiuto il 35° anno di età Dall’anno 2021: non abbia compiuto il 30° anno di età |
Requisito | Il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. |
Portabilità dell’agevolazione | Qualora il lavoratore termini il primo rapporto agevolato a tempo indeterminato prima dei 36 mesi, potrà vedersi riconosciuto il restante periodo agevolabile da un altro datore di lavoro, indipendentemente dal requisito anagrafico (limite di età). |
Limiti e regole | Licenziamenti 1. nei 6 mesi precedenti la data di assunzione agevolata: L’azienda non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva. 2. nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata: L’azienda non deve non aver proceduto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero. |
Per favorire l’occupazione nelle Regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni di età ma privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, viene premiata con l’esonero contributivo previdenziale del 100%, fino al massimale di 8.060 euro su base annua.
In pratica, la disposizione riprende le medesime caratteristiche dell’ordinario sgravio contributivo under 35 (previsto dai commi 100 e ss. della Legge n. 205/2017), ma, per le sole Regioni del Mezzogiorno, raddoppia l’incentivo, arrivando ad azzerare i contributi Inps.
Datori di lavoro | Privati |
Tipologia contrattuale | Contratti a tempo indeterminato |
Periodo | 2020 |
Lavoratori | Giovani di età compresa tra 16 e 34 anni e 364 giorni assunti in una delle seguenti Regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna |
Incentivo | Esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino a 8.060 euro |
Durata agevolazione | 12 mesi |
Parte, nel 2020, il bonus Giovani “eccellenze”, previsto dall’articolo 1, commi 706 e ss., della legge n. 145/2018 (c.d. legge di Bilancio 2019).
La nuova norma parte dal presupposto che, per essere operativo, l’incentivo non necessita di una circolare applicativa da parte dell’INPS (che non corso del 2019 non aveva fornito le modalità di fruizione dell'esonero). Infatti, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l’esonero contributivo under 35 (di cui all’articolo 1, commi 100 e ss., della legge n. 205/2017).
In considerazione di ciò, in caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30 (fino a 29 anni e 364 giorni), in possesso di laurea magistrale ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con la votazione di 110 e lode, il datore di lavoro avrà un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico, nel limite massimo di 8.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.
Ulteriore caratteristica, per l’attivazione dell’incentivo, è quella che il neolaureato debba aver conseguito la laurea entro la durata legale del corso di studi (quindi, senza andare “fuori corso”), presso una Università statale o non statale legalmente riconosciuta, con una media ponderata non inferiore a 108/110.
Datori di lavoro | Privati (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti pubblici economici, ecc.) NO Pubbliche amministrazioni e lavoro domestico |
Periodo | 2020 |
Durata agevolazione | 12 mesi |
Tipologie contrattuali | · Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato · Tempo pieno · Part-time (il limite massimo dell'incentivo viene proporzionalmente ridotto) · Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine (il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione) |
Età del lavoratore | under 30 |
Caratteristiche | Possesso di laurea magistrale ottenuta: · presso una Università statale o non statale legalmente riconosciuta · tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 · con votazione di 110 e lode · con una media ponderata non inferiore a 108/110 · senza essere andati “fuori corso” |
Esonero | 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), entro il massimale di 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile) |
Regole e limiti | Qualora il lavoratore termini il rapporto agevolato prima dei 12 mesi, potrà vedersi riconosciuto, da un altro datore di lavoro, il restante periodo agevolabile indipendentemente dal requisito anagrafico (limite di età). Non è riconosciuto alle aziende che, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione agevolata. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’agevolazione o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito. L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale. L’incentivo è fruibile nel rispetto degli aiuti «de minimis». |
Il bonus “eccellenze” è fruibile anche in caso di assunzione di un giovane in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto sempre presso Università statali o non statali legalmente riconosciute e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019. In questo caso, il giovane non deve aver compiuto il trentaquattresimo anno di età.
Datori di lavoro | Privati (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti pubblici economici, ecc.) NO Pubbliche amministrazioni e Lavoro domestico |
Periodo | 2020 |
Durata Agevolazione | 12 mesi |
Tipologie contrattuali | · Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato · Tempo pieno · Part-time (il limite massimo dell'incentivo viene proporzionalmente ridotto) · Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine (il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione) |
Età del lavoratore | under 34 |
Caratteristiche | Possesso di dottorato di ricerca ottenuto: presso una Università statale o non statale legalmente riconosciuta, tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019. |
Esonero | 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), entro il massimale di 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile) |
Regole e limiti | Qualora il lavoratore termini il rapporto agevolato prima dei 12 mesi, potrà vedersi riconosciuto, da un altro datore di lavoro, il restante periodo agevolabile indipendentemente dal requisito anagrafico (limite di età). Non è riconosciuto alle aziende che, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione agevolata. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’agevolazione o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito. L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale. L’incentivo è fruibile nel rispetto degli aiuti «de minimis». |
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza