News
Archivio newsISEE precompilato: compilazione e valenza del modello
L’INPS spiega con quali modalità è possibile procedere alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata, accessibile per chi presenta il modello con modalità web, in via sperimentale, a partire dal 2020. Con il messaggio n. 96 del 2020, l’Istituto ribadisce inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2020, è stato modificato l’anno di riferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare ai fini ISEE. Pertanto, l’anno di riferimento dei patrimoni non è più l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ma il secondo anno precedente alla presentazione della stessa
Con il messaggio n. 96 del 13 gennaio 2020, l’INPS, a decorrere dal mese di gennaio 2020, interviene riguardo il periodo di sperimentazione nel quale la DSU precompilata è resa accessibile soltanto ai nuclei familiari che presentino una DSU all’INPS in modalità web sul portale dell’Istituto.
E’ sempre possibile, a scelta del dichiarante, presentare la DSU nella modalità già in uso non precompilata.
DSU precompilata
Il dichiarante può scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata se è stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali.
Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune informazioni che vanno autodichiarate quali i dati relativi alla composizione del nucleo ed altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi.
Elementi di riscontro
Il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne ulteriori informazioni che devono essere validate dall’Agenzia delle entrate e che di seguito vengono denominate “elementi di riscontro”. Tali informazioni sono indispensabili perché solo il riscontro positivo dell’Agenzia delle Entrate sulle stesse consente al dichiarante di accedere alla precompilazione.
In base all’esito dei riscontri, l’INPS consente o nega l’accesso alla DSU precompilata secondo i seguenti criteri:
1) nell’ipotesi in cui vi sia corrispondenza per tutti i componenti tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall’Agenzia delle Entrate (riscontro positivo) sui dati di cui alle lettere a) e b) sono precompilate sia le informazioni reddituali che quelle patrimoniali;
2) nell’ipotesi in cui non vi sia corrispondenza per almeno, non è possibile accedere alla DSU precompilata e il dichiarante può comunque presentare la DSU in modalità non precompilata
Modifica dell’anno di riferimento dei patrimoni ai fini ISEE
A partire dal 1° gennaio 2020 è stato modificato l’anno di riferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare ai fini ISEE. Pertanto, l’anno di riferimento dei patrimoni non è più l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ma il secondo anno precedente alla presentazione della stessa.
INPS, messaggio 13/01/2020, n. 96