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Cessazione attività commerciale: indennizzo esteso a 2017 e 2018

Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2020 l'INPS fornisce indicazioni per l'esame delle domande di indennizzo, a seguito della cessazione definitiva dell'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. A partire dal 3 novembre 2019, infatti, possono presentare domanda di indennizzo anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017, purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Nella circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l’INPS recepisce quanto disposto dall’articolo 11-ter del D.L. n. 101/2019, riguardo l’indennizzo spettante alle aziende che hanno cessato l'attività commerciale, con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti d nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

A partire dal 3 novembre 2019, infatti, possono presentare domanda di indennizzo anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017, purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Possono fruire dell’indennizzo coloro che esercitano:

- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;

- agenti e rappresentanti di commercio.

L’erogazione dell’indennizzo per cessazione attività commerciale è altresì subordinata alla condizione che i predetti soggetti:

- abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;

- risultino iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni anche non continuativi, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;

- abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La decorrenza del trattamento non potrà comunque essere anteriore al 1° dicembre 2019.

Le domande di indennizzo, presentate da coloro che hanno cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

INPS, circolare 13/01/2020, n. 4

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/01/15/cessazione-attivita-commerciale-indennizzo-esteso-2017-2018

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