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Archivio newsApe sociale: riaperto il canale di presentazione delle istanze
L’INPS, con il messaggio n. 163 del 2020, recepisce la proroga di un anno, disposta dalla legge di Bilancio 2020, del la sperimentazione dell’anticipo pensionistico per disoccupati, care givers, invalidi almeno al 74 per cento e addetti a lavori gravosi che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e non siano titolari di pensione diretta. A questi lavoratori ammessi all’APE sociale viene riconosciuta una indennità per 12 mesi all’anno senza percezione di tredicesima mensilità, pari alla rata mensile di pensione se inferiore a 1.500 euro o a 1.500 euro se la rata di pensione è pari o superiore all’importo soglia.
Nel messaggio n. 163 del 17 gennaio 2020, l’INPS recepisce la norma introdotta dalla Legge di bilancio 2020 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 e comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.
A tal fine, l’autorizzazione di spesa è incrementata di 108 milioni di euro per l’anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l’anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l’anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l’anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l’anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l’anno 2025.
Il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è dunque stato posticipato fino al 31 dicembre 2020.
A partire dal 1° gennaio 2020, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, ovvero:
- disoccupati a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, o per scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto e abbiano terminato, da almeno tre mesi, la percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI. A partire dal 2018, possono accedere all’APE sociale anche i lavoratori che sono stati rioccupati con un contratto di lavoro subordinato, con i voucher o col contratto di prestazione occasionale o il libretto famiglia per non più di sei mesi complessivi. L’anzianità contributiva richiesta per questi soggetti è pari ad almeno trent’anni;
- lavoratori che, da almeno 6 mesi continuativi, assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente nel caso in cui i genitori o il coniuge di quest’ultimo abbiano compiuto settant’anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. L’anzianità contributiva richiesta, anche in questo caso, è pari ad almeno trent’anni;
- lavoratori con invalidità accertata pari ad almeno il 74 per cento.;
- lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero 6i negli ultimi 7, un lavoro gravoso. Per il computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività gravosa, l’INPS ha precisato che devono essere tenuti in considerazione i periodi di contribuzione obbligatoria riferita all’attività gravosa e i periodi di contribuzione figurativa per eventi che si siano verificati in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività. L’anzianità contributiva richiesta per questa particolare platea di richiedenti è pari, a differenza delle altre categorie, ad almeno trentasei anni.
Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.
INPS, messaggio 17/01/2020, n. 163