• Home
  • News
  • Commissioni bancarie: limiti e sanzioni per favorire i pagamenti elettronici

Commissioni bancarie: limiti e sanzioni per favorire i pagamenti elettronici

Per favorire la trasparenza dei servizi di pagamento nel mercato interno e la riduzione dei costi delle transazioni effettuate con carte di pagamento il Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2020 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che modifica le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva PSD2. Tra le altre novità, il provvedimento introduce pesanti sanzioni a carico degli intermediari finanziari in caso di violazione dei limiti posti alle commissioni per il pagamento con carte di debito, nonché una maggiore corresponsabilità tra prestatori di servizi nel caso di risarcimento dovuto al cliente consumatore.

Nella seduta del 9 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto che introduce disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva PSD2 (n. 2015/2366) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Proposto dal Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, il decreto prevede in particolare correzioni al Testo Unico Bancario e al decreto legislativo del 27 gennaio 2010 di recepimento del regolamento 751/2015 (UE).

Le modifiche previste riguardano in particolare:

- semplificazioni amministrative per gli AISP, i provider di servizi di informazione sui conti di pagamento;

- l’attribuzione del diritto di regresso per i prestatori di servizi di pagamento in caso di responsabilità dovute all’interposizione di un secondo prestatore di servizi;

- l’inclusione nell’elenco delle fattispecie sanzionabili dei casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori;

- l’allargamento dell’ambito di applicazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria anche a quelle relative all’inosservanza del regolamento sui costi dei servizi interbancari.

- l’iscrizione, ad opera della Banca d’Italia, in appositi albi, degli istituti autorizzati nonché delle succursali stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia;

Vediamo la norma nel dettaglio.

Le modifiche sostanziali sono contenute nei primi due articoli del decreto. L’articolo 1, in particolare, modifica il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993).

La prima modifica riguarda l’articolo 114-septiesdecies del TUB, che disciplina i prestatori del servizio di informazione sui conti, ovvero i gli AISP (Account Information Services Provider), nuove figure nate dalla direttiva PSD2. Gli AISP possono accedere su autorizzazione dei clienti alle informazioni dei conti di pagamento di altri intermediari.

Per effetto del decreto in parola i soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti di pagamento, sono esonerati dall’obbligo di adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori ex art 128-bis del TUF. Il che significa che in caso di controversia con tali soggetti, il consumatore potrà rivolgersi esclusivamente agli altri mezzi di tutela previsti dall’ordinamento.

L’articolo 144 relativo alle sanzioni è invece modificato per includere, tra le fattispecie sanzionabili, anche i casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi di trasparenza in materia di credito immobiliare ai consumatori, previsti dall’articolo 120-decies.

Tra le informazioni obbligatorie che l’agente deve fornire vi sono almeno:

- la sede e la denominazione dell’intermediario;

- il registro a cui è iscritto;

- se è soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o più finanziatori;

- se presta servizi di consulenza;

- se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all’intermediario e, se non indicato puntualmente, il metodo per calcolare tale compenso;

- le modalità con cui il consumatore può presentare reclamo;

- eventuali incentivi di terze parti.

L’articolo 114, comma 5 bis del Testo Unico Bancario prevede già un dovere di accertamento e segnalazione in capo alle banche, in caso di inosservanza da parte di un proprio agente finanziario. Per effetto del decreto in parola tale dovere è esteso alla violazione degli obblighi di informazione a carico degli intermediari del credito. Il comma 5 bis dell’articolo 144 Testo Unico è così esteso anche alle violazioni da parte degli agenti in attività finanziarie degli obblighi in materia di credito immobiliare. Pertanto, in caso di violazione da parte dell'agente, l'intermediario mandante deve adottare immediate misure correttive e trasmettere la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'organismo di controllo, anche con riferimento agli obblighi in materia di credito immobiliare.

Sarà infine il CICR ad indicare le autorità competenti a effettuare i controlli e a irrogare le sanzioni previste.

L’articolo 2 del decreto modifica il D.Lgs. n. 11/2010, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Le modifiche vanno nella direzione di una maggiore tutela per i consumatori e di una miglior efficacia dei controlli attraverso l’estensione delle sanzioni.

In primo luogo, viene introdotto, attraverso la modifica dell’articolo 27 del decreto citato, il diritto di regresso nell’ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o interposto nell’operazione.

L’articolo modificato è il seguente: “Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione, quest’ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis. È, altresì, prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell’autenticazione forte del cliente.”

In base alle nuove norme, in sostanza, il secondo prestatore di pagamento (coinvolto o interposto) dovrà risarcire il primo in caso di perdite o di importi versati con riferimento ad operazioni di pagamento non autorizzate e con riferimento alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento. Ciò consolida ancor di più le tutele per il consumatore finale poiché rafforza la corresponsabilità tra soggetti lungo tutto il processo di erogazione del servizio di pagamento.

Viene modificato infine l’articolo 34-quinques, “sanzioni in materia di commissioni interbancarie”, sostanzialmente ampliando il novero delle violazioni assoggettate a sanzione e includendo le violazioni del limite previsto alle commissioni per il pagamento con carte di debito previsto dal regolamento n. 751/2015 UE. Il nuovo testo del comma 3 dell’articolo citato è il seguente:

“Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per l’inosservanza delle seguenti disposizioni: a) articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015; b) articoli 34-bis, commi 1, 3 e 4, e 34-ter, comma 1, del presente decreto.”;

L’aggiunta riguarda l’inclusione alla lettera a), dell’articolo 3, paragrafi 1 e 4 del regolamento citato, il quale impone un limite dello 0,2% alle commissioni effettuate con carte di debito, calcolato sul totale delle transazioni annue dell’intermediario.

Quest’ultimo è un passaggio importante, poiché rende effettivo ed efficace l’obbligo di contenere i costi per i consumatori entro limiti definiti.

La riduzione dei costi è necessaria per favorire lo sviluppo dei pagamenti elettronici. Tuttavia, il percorso pare ancora in buona parte da compiere, se è vero che già questo autunno un sondaggio del Governo presso gli istituti di pagamento elettronico ha incontrato una forte resistenza alla riduzione delle commissioni su carta di credito. Se infatti è obiettivo comune quello di favorire la diffusione dei pagamenti con carta, il tema dei costi va affrontato in maniera ancor più decisa.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/banche/quotidiano/2020/01/21/commissioni-bancarie-limiti-sanzioni-favorire-pagamenti-elettronici

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble