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Indennità antitubercolari 2020: aggiornati gli importi

Comunicate dall’INPS le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari nel 2020. Le indennità sono state aggiornate in base alle percentuali indicate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 15 novembre 2019. L’aggiornamento degli importi riguarda anche le indennità giornaliere per gli assicurati contro la tubercolosi e spettanti in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni.

Con la Ciroclare n. 5 del 21/01/2020 l’Inps comunica l’aggiornamento degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per l’anno 2020. Le indennità antitubercolari sono indennità sostitutive o integrative della retribuzione, erogate dall’INPS, a determinate condizioni, al lavoratore dipendente e ai suoi familiari a carico, in caso di malattia tubercolare.

Hanno diritto all'assistenza antitubercolare anche i titolari di pensione o i titolari di rendita nonché i loro familiari.

Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 15 novembre 2019 - circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2019 e il valore definitivo per l’anno 2018- le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,4% dal 1° gennaio 2020 e all’1,1% dal 1° gennaio 2019.

Per il 2019 nessun adeguamento procedurale è stato necessario, data la conferma dal citato decreto ministeriale degli importi già determinati.

L’aggiornamento degli importi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, riguarderà anche le indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni.

Pertanto la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata,

con riferimento al 2020, con i nuovi importi, di seguito riportati:

- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati

1°gennaio 2019 € 13,43

1°gennaio 2020 € 13,48

- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai lorofamiliari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975

1° gennaio 2019 € 6,71

1°gennaio 2020 € 6,74

- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)

1°gennaio 2019 € 22,38

1°gennaio 2020 € 22,47

- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)

1°gennaio 2019 € 11,19

1°gennaio 2020 € 11,23

- Assegno di cura o di sostentamento (mensile)

1°gennaio 2019 € 90,32

1°gennaio 2020 € 90,68

Se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di € 13,48, dovrà essere erogata quest’ultima.

INPS, Circolare 21/01/2020, n. 5

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-dipendente/quotidiano/2020/01/22/indennita-antitubercolari-2020-aggiornati-importi

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