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Archivio newsIndennità antitubercolari 2020: aggiornati gli importi
Comunicate dall’INPS le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari nel 2020. Le indennità sono state aggiornate in base alle percentuali indicate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 15 novembre 2019. L’aggiornamento degli importi riguarda anche le indennità giornaliere per gli assicurati contro la tubercolosi e spettanti in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni.
Con la Ciroclare n. 5 del 21/01/2020 l’Inps comunica l’aggiornamento degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari per l’anno 2020. Le indennità antitubercolari sono indennità sostitutive o integrative della retribuzione, erogate dall’INPS, a determinate condizioni, al lavoratore dipendente e ai suoi familiari a carico, in caso di malattia tubercolare.
Hanno diritto all'assistenza antitubercolare anche i titolari di pensione o i titolari di rendita nonché i loro familiari.
Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 15 novembre 2019 - circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2019 e il valore definitivo per l’anno 2018- le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,4% dal 1° gennaio 2020 e all’1,1% dal 1° gennaio 2019.
Per il 2019 nessun adeguamento procedurale è stato necessario, data la conferma dal citato decreto ministeriale degli importi già determinati.
L’aggiornamento degli importi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, riguarderà anche le indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni.
Pertanto la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata,
con riferimento al 2020, con i nuovi importi, di seguito riportati:
- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati
1°gennaio 2019 € 13,43
1°gennaio 2020 € 13,48
- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai lorofamiliari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975
1° gennaio 2019 € 6,71
1°gennaio 2020 € 6,74
- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)
1°gennaio 2019 € 22,38
1°gennaio 2020 € 22,47
- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)
1°gennaio 2019 € 11,19
1°gennaio 2020 € 11,23
- Assegno di cura o di sostentamento (mensile)
1°gennaio 2019 € 90,32
1°gennaio 2020 € 90,68
Se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di € 13,48, dovrà essere erogata quest’ultima.
INPS, Circolare 21/01/2020, n. 5