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Dalla direttiva PIF più tutele per gli interessi finanziari UE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione della direttiva PIF, direttiva UE n. 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale. Ai fini della tutela degli interessi finanziari UE, è stata modificata la disciplina dei reati tributari e sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio.

Su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, nella seduta del 23 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

La direttiva intende armonizzare il diritto penale degli Stati membri per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario e garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile.

In particolare, il decreto modifica la disciplina dei reati tributari e sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio.

Diverse le novità, che si riportano sinteticamente.

Il decreto prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati fiscali che presentano l’elemento della transnazionalità, se l’imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro.

Il decreto amplia il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001) includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione.

Viene estesa la responsabilità delle società anche ai delitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura (art. 2, legge n. 898/1986) e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro.

Infine, è stato ampliato il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato e quello di abuso d’ufficio.

Il decreto disciplina inoltre anche altri settori del diritto penale intervenendo su alcune fattispecie di corruzione, includendovi anche i casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell’Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 100.000 euro.

La pena massima in tali casi è stata aumentata fino a 4 anni di reclusione e si estende la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando i fatti ledono o pongono in pericolo gli interessi finanziari dell’Unione.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/banche/quotidiano/2020/01/24/direttiva-pif-tutele-interessi-finanziari-ue

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