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Archivio newsGestione pubblici dipendenti: conguaglio previdenziale entro febbraio
Entro il prossimo mese di febbraio le aziende e le amministrazioni iscritte alla gestione dipendenti pubblici devono concludere le operazioni di conguaglio previdenziale di fine anno 2019. Con la circolare n. 7 del 2020, l’INPS riepiloga i dati utili e le modalità operative, evidenziando che il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il 16 marzo 2020. Le operazioni riguardano tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. Previste specifiche sanzioni nelle ipotesi omissione ed evasione contributiva.
L’INPS, nella circolare n. 7 del 24 gennaio 2020, spiega come effettuare le operazioni di conguaglio 2019 per le Amministrazioni, Enti e Aziende il cui personale sia iscritto alla Gestione pubblica.
Le operazioni riguardano tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1/1/2019 e il 31/12/2019.
Devono essere considerati i redditi denunciati nei quadri E0, riferiti al 2019 nonché i redditi denunciati nei quadri V1, causale 1, causale 2, causale 5, nonché nei quadri V1, causale 7.
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio 2020. Il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il 16 marzo 2020.
Il massimale contributivo per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica è fissato a euro 102.543,00 per l'anno 2019, e viene rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Si rammenta, inoltre, quanto segue:
- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte;
- nell’ipotesi di rapporti di lavoro subordinato successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei diversi rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica (CU) rilasciata dal precedente datore di lavoro o a presentare una dichiarazione sostitutiva per la corretta applicazione del massimale;
- nell’ipotesi di rapporti di lavoro subordinato simultanei, ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici e ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali sarà calcolata in modo proporzionale;
- le somme erogate per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale con le retribuzioni derivanti dai rapporti di lavoro subordinato.
Per l’anno 2019 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota dell’1% è pari a euro 47.143,00, corrispondente a euro 3.929,00 mensili, per dodici mensilità.
Per quanto attiene alle concrete modalità di applicazione e versamento, l’INPS ricorda che il contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente o riconducibili ad esso comunicati da altri soggetti, erogati al lavoratore nell’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio contributivo;
- redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori indicati nelle CU rilasciate dai precedenti datori di lavoro o sulla base della dichiarazione sostitutiva del lavoratore, tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo dagli altri datori di lavoro.
INPS, circolare 24/01/2020, n. 7